Legge 24/2017. A Cosenza confronto su criticità e opportunità

Sul portale ci siamo occupati più volte della legge 24 del 2017, che reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Una legge che ha avuto come relatori Amedeo Bianco al Senato e Federico Gelli alla Camera. E, proprio Amedeo Bianco è intervenuto sabato 22 aprile a Cosenza, a un convegno promosso dal Presidente OMCeO del capoluogo calabrese Eugenio Corcioni. Titolo: “La nuova legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari. Prime valutazioni”.

Quali i motivi di questo convegno? Li ha spiegati Corcioni aprendo i lavori nella sala dell’Ordine, gremita fino all’inverosimile, a dimostrazione che il tema è molto sentito dai medici. “La legge è operativa dal 1 aprile – ha esordito Corcioni – anche se siamo in attesa dei decreti delegati. Nell’affrontare questo tema, l’Ordine rappresenta tutti i medici, sia quelli inseriti nelle strutture pubbliche o private, sia quelli che esercitano in regime libero-professionale. Gli uni e gli altri non possono avere diverso trattamento”. Corcioni ha precisato: “Non lo so se questa legge ridurrà il contenzioso e se ridurrà i risarcimenti, quel che rilevo è che essa aumenta le parti nei processi e aumenta così il ruolo degli avvocati. Va corretto lo strafalcione contenuto nell’articolo 9, dove viene ‘moltiplicato per il triplo’ l’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e per colpa grave”. Per Corcioni, resta l’interrogativo su come i diversi tribunali applicheranno la legge.

Amedeo Bianco, che oltre ad essere stato relatore, è stato protagonista del complicato iter parlamentare, ha spiegato proprio come si è arrivati all’approvazione definitiva della legge “che affronta un tema di grande complessità, ma abbiamo sempre avuto la vocazione a risolvere problemi”. Bianco ha ricordato che l’iter è partito alla Camera e che la legge ha avuto tre letture e non quattro, grazie all’accordo politico. “Ricordo a tutti che la sicurezza della cura della persona assistita rientra nel diritto alla tutela della salute, sancito dalla Costituzione. La legge Balduzzi aprì la strada della responsabilità, ma i tribunali si divisero su quella legge. La legge 24 come l’applicherà la magistratura, nella sua autonomia? Vedremo, ma il Parlamento questa volta si è pronunciato in maniera chiara e forte. Mi preme sottolineare – ha proseguito Bianco – che sul piano del diritto, non è stato tolto nulla a nessuno. Su assicurazioni e su compensi per le perizie ci sono problemi da affrontare, ma abbiamo posto un tetto alla rivalsa a cui il professionista deve rispondere, assicurandosi. Alla fine di questo percorso parlamentare, è venuto fuori un sistema equilibrato, un sistema per….., non contro qualcuno. C’è da migliorare? Qualsiasi norma, comunque la si scriva, lascia aperte osservazioni e critiche. In ogni caso, non è la magistratura un nemico della professione”.

Claudio Buccelli è Ordinario di Medicina legale a Napoli e ha indicato alcune criticità possibili della legge 24: “Essa affronta alcuni aspetti della responsabilità, altri restano fuori. Ma la responsabilità è un valore per il medico, non è qualcosa di oppressivo”. Buccelli, a conclusione di un escursus sull’evoluzione legislativa in materia, ha detto: “La legge 24 è da intendersi come una fase di recupero di mitezza giurisprudenziale, anche se occorre riflettere sugli attuali orientamenti normativi. Nel quadro attuale, autonomia e responsabilità continuano ad essere caratteristiche della professione medica. Al tempo stesso, è chiaro che la legge 24 è rivolta a favore dei cittadini”.

Mario Spagnuolo, Procuratore Capo a Cosenza, è entrato nel merito delle competenze della magistratura: “Gli aspetti penali sono una nicchia in tutto questo ragionamento sulla legge 24, che va applicata, tenendo conto di un aspetto particolare: negli ultimi cento anni, il progresso medico ha comportato il miglioramento e il prolungamento degli anni di vita delle persone, ma al tempo stesso è cresciuta anche la diffidenza e l’avversione verso la scienza. Esiste questa contraddizione”. Spagnuolo ha citato, a questo proposito, il famoso saggio di Eric Hobsbawm “Il secolo breve”, ma il magistrato, già Procuratore a Vibo Valentia, ha affrontato proprio lì casi della cosiddetta ‘malasanità’ “ma attenzione – ha precisato – spesso il problema non è l’indagine, ma l’uso mediatico dell’indagine”. Spagnuolo ha anche detto che la legge 24 affronta in maniera organica il tema della responsabilità, mentre le norme della legge Balduzzi erano inserite in un provvedimento generale volto al contenimento della spesa e così ha concluso: “Applicheremo nel modo migliore la legge 24, tenendo sempre presente la Carta costituzionale”.

Ernesto Macrì, avvocato, consulente legale della Società Italiana Ortopedia Traumatologica, si è soffermato su alcune criticità ed eventuali contenziosi che possono determinarsi nella fase applicativa della legge, intanto operando una distinzione tra “responsabilità contrattuale e responsabilità extra-contrattuale”. In tema di diritto civile, il richiamo è all’articolo 2043 del Codice civile: “c’è da distinguere – ha detto Macrì – tra rapporto paziente – struttura pubblica o privata e rapporto paziente – medico libero professionista. Le questioni sono diverse e diversamente vanno affrontate”. Macrì ha anche evidenziato la funzione dell’IVASS, l’istituto che vigila sulle assicurazioni. Macrì ha infine individuato una criticità nell’articolo 8 relativo al “tentativo obbligatorio di conciliazione”, laddove stabilisce il termine perentorio di sei mesi tra il deposito del ricorso e la conclusione del procedimento, “un termine difficile da rispettare”, secondo Macrì.

Paolo D’Agostino, professore del dipartimento Scienze giuridiche a Torino, ha affrontato le problematiche assicurative che presentano diversi punti di discussione: “Intanto, le assicurazioni interessano soggetti diversi e si pongono questioni per quanto riguarda la retroattività: l’assicurazione vale dal momento in cui viene stipulata la polizza. Nella Sanità nessuno ha un monitoraggio certo delle criticità, mentre le grandi aziende private lo hanno e riescono a prevedere eventuali rischi e a coprire i costi, anche istituendo appositi fondi. Perplessità ci sono anche sull’articolo 6, quello relativo alla ‘responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria’, come restano preoccupazioni sulla possibilità che l’Azienda sanitaria possa rivalersi sul professionista nel caso di colpa grave”. Circa l’obbligo di assicurazione delineato nell’articolo 10, D’Agostino ha lanciato l’allarme: “Attenzione, le assicurazioni sono scappate e diventa sempre più difficile avere la garanzia di adeguata copertura assicurativa. In più, le Aziende pubbliche hanno i controlli previsti dalle leggi dello Stato, ma le aziende private chi le controlla? In ogni caso, quando c’è un obbligo, ci dev’essere anche una sanzione, altrimenti che obbligo è?”. Come uscirne? Per D’Agostino, “i medici possono salvarsi da soli, non sarà né lo Stato né le assicurazioni a intervenire nel salvataggio”.

Al termine del dibattito, molto partecipato sugli aspetti critici di questa legge, il Presidente Corcioni ha sottolineato quanto sia stato opportuno promuovere questo evento, “innanzitutto per capire e poi per trarre, insieme, le dovute conclusioni”.

Autore: Redazione FNOMCeO

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