D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (1)

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241.

(2) Ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

(3) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Capo I (4)

Degli ordini delle professioni sanitarie

1. Ordini delle professioni sanitarie (5).

1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

2. Per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;

i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

 

(4) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(5) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

 

2. Organi (6).

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

a) il presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;

d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (7);

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche (8).

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche (9).

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno (10).

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta (11).

9. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

(6) Articolo modificato dall’art. 2, comma 4-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, successivamente, così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(7) Vedi, anche, il D.M. 11 giugno 2019 e il D.M. 11 giugno 2019.

(8) Vedi, anche, il D.M. 11 giugno 2019 e il D.M. 11 giugno 2019.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 marzo 2018.

(10) Per il differimento dei termini per le elezioni degli Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui al presente comma, vedi l’art. 1, comma 1, Ord. 31 dicembre 2020, n. 733, l’art. 1, comma 1, Ord. 9 febbraio 2021, n. 738 e, successivamente, l’art. 4, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(11) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 4, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

 

3. Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo (12).

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;

c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell’intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

(12) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

 

4. Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo (13).

1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

 

(13) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.



Capo II (14)

Degli albi professionali

5. Albi professionali (15).

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l’iscrizione all’albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.

 

(14) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(15) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito e inserito nel Capo II, dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo II. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.


6. Cancellazione dall’albo professionale (16).

1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b);

c) di rinunzia all’iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

(16) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito e inserito nel Capo II, dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo II. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.



Capo III (17)

Delle federazioni nazionali

7. Federazioni nazionali (18).

1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (19).

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

 

(17) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(18) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II, è stato così sostituito e inserito nel Capo III, dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo III. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(19) Comma così modificato dall’art. 27, comma 2-septies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.


8. Organi delle Federazioni nazionali (20).

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

a) il presidente (21);

b) il Consiglio nazionale;

c) il Comitato centrale;

d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;

e) il collegio dei revisori (22).

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (23).

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell’Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E’ istituito l’ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta (24).

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni (25).

9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l’approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;

d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale; f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3.

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;

c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell’intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l’assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.

 

(20) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II, è stato così sostituito e inserito nel Capo III, dall’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l’intero Capo III. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(21) Vedi, anche, l’art. 4, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(22) Vedi, anche, l’art. 4, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2020 e il D.M. 1° marzo 2021.

(24) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 4, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(25) Per la proroga del presente termine, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini e delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, vedi l’art. 1, comma 5, Ord. 9 febbraio 2021, n. 738 e, successivamente, l’art. 4, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.


9. [ Per l’iscrizione all’albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole (26);

e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio (27).

Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili (28)(29).

 

(26) Cfr. il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub E della voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia.

In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio, come la L. 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini italiani, rimpatriati dall’estero, e la L. 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.Lgt. 2 febbraio 1948, n. 23, e per l’abilitazione degli stessi all’esercizio della professione.

(27) Lettera così sostituita dall’art. 9, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(28) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l’ammisione agli esami per l’esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l’accordo 19 giugno 1939 fra l’Italia e il Belgio, concernente l’esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l’esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell’altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n.1372.

Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull’equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).

(29) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


10. [I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell’Ordine o Collegio, limitatamente all’esercizio della libera professione] (30).

 

(30) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


11. [La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;

c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ad altra circoscrizione;

d) di rinunzia all’iscrizione;

e) di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’art. 9;

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.

Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato (31)(32).

 

(31) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall’art. 1, L. 14 dicembre 1964, n. 1398.

Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all’art. 3 di quest’ultima, che qui si riporta:

«Art. 3. – Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121». Successivamente, però, l’articolo unico, L. 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:

«Articolo unico. – Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell’albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell’albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968».

(32) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


12. [Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario (33).

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente (34)(35).

 

(33) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(34) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(35) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


13. [I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell’anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale (36)(37).

 

(36) Così sostituito dall’art. 3, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(37) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


14. [Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

Spetta al Consiglio nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale] (38).

 

(38) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


15. [Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini o Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del presente decreto;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell’articolo 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie] (39).

 

(39) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.


16. [I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica (40), sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli alti professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni] (41).

 

(40) Ora, del Ministro della Sanità.

(41) L’art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.



Capo IV

Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

17. Presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica (42) è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al 6° (43) (44).

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l’esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti (45);

b) per l’esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti (46);

c) per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti (47);

d) per l’esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti (48);

e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti (49) (50);

e-bis) per l’esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti (51);

e-ter) per l’esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti (52).

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica (53).

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d’indole generale e per l’esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l’intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie (54).

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria (55) (56) (57) (58).

 

(42) Ora, del Ministro della Sanità.

(43) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

(44) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(45) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(46) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(47) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(48) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(49) Lettera aggiunta dall’art. 6, L. 24 luglio 1985, n. 409.

(50) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(51) Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(52) Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(53) Ora, del Ministro della sanità.

(54) L’originario art. 17 è stato così sostituito, dall’articolo unico, L. 5 gennaio 1955, n. 15.

(55) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(56) Per la proroga della Commissione prevista dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1, D.L. 28 giugno 2012, n. 89.

(57) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e le relative tabelle annesse e il comma 3-bis dell’art. 15, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, nel testo integrato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 marzo – 7 aprile 2017, n. 71 (Gazz. Uff. 12 aprile 2017, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.



18. La Commissione centrale:

a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.


19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell’art. 362 del Codice di procedura civile.



Capo V

Disposizioni transitorie e finali

20. I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità (59).

 

(59) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.



21. Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria (60). L’ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d’accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.

 

(60) Vedi i provvedimenti riportati alla sottovoce F.



22. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l’ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l’incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto (61) (62).

 

(61) Altre disposizioni transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate sulla durata in carica dei Consigli direttivi, con. L. 10 aprile 1954, n. 106 e con l’art. 6, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(62) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.



23. Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell’art. 22 (63).

 

(63) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.



24. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Alto Commissario per l’igiene e la Sanità pubblica nominerà per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l’incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto (64) (65).

 

(64) Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica dei Comitati centrali, nell’art. 7, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(65) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.



25. L’attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto (66).

 

(66) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

26. Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all’art. 17 (67).

 

(67) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

27. Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell’attività infermieristica (68) (69).

(68) Vedi la L. 29 ottobre 1954, n. 1049.

(69) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.



28. Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l’applicazione del presente decreto (70) (71).

 

(70) Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

(71) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

Fonte Leggi D’Italia


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