Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
Capo I – Degli Albi professionali
Art.1 – Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell’Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.
Art.2 – Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l’affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell’Albo é rimesso, entro lo stesso mese, all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica , ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l’Ordine o Collegio e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Art.3 – L’Albo é formato secondo l’ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell’Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione con indicazione dell’autorità, del luogo e della data del suo rilascio.Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d’ordine corrispondente all’anzianità di iscrizione nell’Albo della provincia. L’anzianità di ciascun professionista é stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell’Albo.
Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente dell’età.
In apposita colonna dell’Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l’autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
Art.4 – La domanda di iscrizione é diretta all’Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
g) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell’art. 3, deve presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all’esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.
Art.5 – I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l’iscrizione nell’Albo professionale, ai termini dell’art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell’articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato dell’amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d’impiego.
Art.6 – Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dall’esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall’art. 50 ai fini della riammissione nell’Albo.
Art.7 – Ai fini dell’iscrizione nell’Albo a norma dell’art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell’art. 4 o gli equipollenti documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev’essere confermato dal prefetto della Provincia.
Esso non é richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall’autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.
Art.8 – Sulla domanda d’iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l’iscrizione nell’Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione é trasmessa per la consegna all’interessato, all’Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall’art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con Regio Decreto 25 settembre 1874, n. 2132.
La iscrizione nell’Albo é eseguita dopo che l’interessato ha dato prova dell’effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda é data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all’interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Art.9 – Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo l’interessato può ricorrere alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, é dato ricorso alla stessa Commissione Centrale ai fini dell’iscrizione.
Art.10 – E’ in facoltà dell’iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non é ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione.
La domanda dev’essere presentata all’Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev’essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell’Ordine o Collegio, nel cui Albo l’interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L’iscrizione conseguita nel nuovo Albo é comunicata all’Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all’altro Ordine o Collegio la documentazione dell’interessato.
Art.11 – Nel caso previsto dall’art. 11, lettera c) del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall’Albo dev’essere pronunciata entro un anno dall’accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev’essere sentito l’interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l’audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall’Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall’Albo é, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Art.12 – Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall’art. 11 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , e dall’art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato.
Art.13 – L’iscrizione nell’Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 100, comma secondo, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l’Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell’Albo.
Capo II – Delle assemblee
Art.14 – Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell’Ordine o Collegio é convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L’avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
Art.15 – L’assemblea é presieduta dal presidente in carica dell’Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.
Art.16 – Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell’Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Art.17 – Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell’Ordine o Collegio vengono dal presidente dell’Ufficio elettorale consegnate all’elettore, previa la sua identificazione, all’atto in cui l’elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all’elettore una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il presidente, chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e al plico vengono incollate – in mancanza di altri sigilli – due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l’Ufficio elettorale nonché? di qualsiasi altro elettore che veglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all’ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All’ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e del plico dichiara riaperta la votazione.
Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell’Ordine o Collegio.
Art.18 – Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Art.19 – Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato é immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti é proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma.
Art.20 – Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2.
Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
Art.21 – Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
Art.22 – Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso é eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio.
Art.23 – L’assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell’art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Art.24 – Per la validità delle assemblee occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non é ammessa per l’elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che é valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Art.25 – Le votazioni dell’assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo VII del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Art.26 – Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato Centrale viene fatta nell’anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell’articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell’Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell’Ordine o Collegio il Comitato Centrale della Federazione.
Art.27 – Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione é eletto un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell’Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i Comitati Centrali.
L’avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché? per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
Capo III – Dell’amministrazione e contabilità
Art.28 – Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.
Qualora l’Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede é nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
Art. 29 – I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l’esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l’attività degli uffici.
Art.30 – Le adunanze dei Consigli o Comitati Centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Art.31 – Il segretario é responsabile del regolare andamento dell’ufficio. Sono ad esso affidati l’archivio, i verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell’art. 3 lettera g) del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario é sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
Art.32 – Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell’Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l’importo e le modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell’Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed é responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine o Collegio.
Art.33 – Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt. 4, 14, 21 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l’obbligo da parte dell’esattore del non riscosso per il riscosso.
L’esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all’ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti.
Art.34 – Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell’assemblea.
Art.35 – I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all’approvazione della competente Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all’approvazione dei Consigli nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporne l’annullamento per vizi di legittimità.
Art.36 – Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:
a) morosità nel pagamento del contributo di cui all’art. 14 terzo comma, del decreto legislativo predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 15, lett. b), del decreto stesso.
Art.37 – La vigilanza sugli enti indicati nell’art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233, é esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d’intesa con l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica.
Capo IV – Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento
Art.38 – I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare é promosso d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
Art.39 – Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito.
Art.40 – Le sanzioni disciplinari sono:
1) l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che é una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto é stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall’Albo.
Art.41 – La radiazione é pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Art.42 – La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all’aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall’Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall’Albo:
a) l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, secondo comma, del Codice penale;
l’applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, é dichiarata dal Consiglio.
Art.43 – Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche – espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione é dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa é stata determinata.
Art.44 – Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale é sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
E’ altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l’ammonizione.
Art.45 – Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall’istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l’incolpato.
L’incolpato deve comparire personalmente.
Non é ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l’incolpato, il Consiglio decide.
Art.46 – Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta é redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
Art.47 – La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui é stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l’esposizione dei motivi, il dispositivo.E’ sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte.La decisione é pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all’interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall’Albo o di sospensione dall’esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 42 e 43.
Art.48 – Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell’art. 75, primo comma, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell’art. 47. La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall’Albo o di sospensione dall’esercizio professionale, nei casi preveduti negli artt. 42 e 43.
Art.49 – Dell’inizio e dell’esito di ogni giudizio disciplinare é data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l’Albo cui é iscritto l’incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l’Albo a norma dell’art. 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all’esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l’assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell’art. 57 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art.50 – Il sanitario radiato dall’Albo può essere rescritto, purché? siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
Art.51 – L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Art.52 – Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati Centrali delle Federazioni, ai sensi dell’art. 15, lett. g), del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, ai sensi dell’art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente Capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell’Ordine o Collegio s’intendono rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato Centrale della Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell’Ordine o Collegio s’intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione.
L’incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell’Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.
Capo V – Della Commissione Centrale
Art.53 – I ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall’interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell’interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall’Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l’iscrizione nell’Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell’Albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
Art.54 – Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonchè al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall’art. 21 é notificato all’Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica. Ove l’autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all’Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione é fatta all’interessato al procuratore della Repubblica e all’Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione é fatta all’interessato, al prefetto e all’Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell’art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relate delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell’atto o provvedimento impugnato;
quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.
Il ricorso é dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Art.55 – Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente. Qualora l’impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, é sufficiente l’indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
3) l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni;
4) la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso é nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull’oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l’indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente é il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
Art.56 – Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell’art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
Art.57 – Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione Centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito é quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
Art.58 – La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l’ordine di presentazione dei ricorsi, l’adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. E’ in facoltà del presidente di variare l’ordine predetto.
Art.59 – Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.
Art.60 – I provvedimenti istruttori, preliminari all’esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
Art.61 – In caso di assenza o di impedimento il presidente é sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età.
Art.62 – La Commissione é convocata d’ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non é ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Art.63 – Alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato Centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.
Art.64 – I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati Centrali delle Federazioni e della Commissione Centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
Art.65 – Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
Art.66 – La decisione é pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:
1) l’indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell’autorità che ha proposto l’impugnazione;
2) l’oggetto del ricorso;
3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione é pronunciata.
La decisione é sottoscritta dal presidente, dall’estensore e dal segretario.
Art.67 – La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell’originale nella segreteria.
Art.68 – La decisione della Commissione Centrale é notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all’interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine é comunicata al Consiglio dell’Ordine o Collegio ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall’interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art.69 – In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.
Dell’avvenuta rinunzia é data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia é preso atto con apposita decisione.
Art.70 – Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo l’adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Art.71 – La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l’indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Art.72 – La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, é fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
Art.73 – Alla sostituzione dei componenti della Commissione Centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall’Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Art.74 – Indipendentemente dall’esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
Art.75 – Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
Art.76 – L’Ufficio di segreteria della Commissione é diretto da un funzionario in servizio presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore al 6° che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l’Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.
Art.77 – Le spese per il funzionamento della Commissione e dell’Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie
Art.78 – Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art.79 – Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine o Collegio.
Art.80 – I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell’anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
Art.81 – I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione Centrale di cui all’art. 28 del Regio Decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, al Consiglio superiore di sanità o all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione Centrale di cui all’art. 17 del Decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa. Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.