Norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
Art.1 – I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all’esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.