Cassazione Penale Sentenza n. 44335/2016 – Lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione odontoiatrica – La Corte di Cassazione ha condannato L. E. per aver ispezionato il cavo orale e aver effettuato limature e rimosso protesi sebbene non fosse autorizzato ad esercitare la professione odontoiatrica in Italia. La Corte ha inoltre affermato che nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.
FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 18/12/2015 ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di (Omissis) in relazione ai reati di lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione medica commessi in Milano dal 2007 al 2009. L’imputato era accusato di avere eseguito con grave imprudenza un intervento di implantologia consistito nell’inserire impianti endossei che avevano cagionato alla paziente la lesione del nervo trigemino con perdita permanente della sensibilità della parte inferiore sinistra del mento, fino al labbro. Tale intervento era stato eseguito in Serbia ma, in Italia, l’imputato aveva eseguito i controlli medici ispezionando il cavo orale della paziente e provvedendo alla limatura degli impianti sebbene non fosse autorizzato ad esercitare la professione medica nel territorio dello Stato. L’imputato nel ricorso ha sostenuto di non avere effettuato in Italia visite post-operatorie, essendosi limitato a presenziare al controllo della masticazione ed a piccole limature della protesi eseguite da altro odontoiatra. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte di Appello ha precisato che la persona offesa aveva ben distinto i casi in cui l’imputato si era limitato a compiere osservazioni da quelli, penalmente rilevanti, nei quali aveva effettuato limature e rimosso protesi, ma nel ricorso tale passaggio della motivazione è del tutto ignorato. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. La Corte ha rilevato che la pronuncia risulta, dunque, rispettosa del principio interpretativo secondo il quale “Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, avendo peraltro individuato periodi di sospensione del predetto termine che ne hanno prorogato la scadenza a data successiva alla presente decisione. La Corte ha affermato che nel caso di specie l’inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti al capo di imputazione di cui all’art. 348 c.p. preclude l’esame dell’eventuale decorso del termine di prescrizione per il primo reato. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese
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