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Lesioni personali in danno di un medico di un Ospedale e interruzione di un pubblico servizio

Corte di Cassazione Pen. Sent. n. 40284/17 – Lesioni personali in danno di un medico di un Ospedale e interruzione di un pubblico servizio – Lo stato di flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità.

FATTO E DIRITTO: Il difensore di (Omissis) ricorre avverso l’ordinanza emessa il 3.1.17 dal Tribunale di Catania recante la convalida dell’arresto disposto nei confronti del suo assistito il 2.1.17 da ufficiali di p.g. della Questura di Catania. In ordine alla legittimità dell’operato dei verbalizzanti, il Tribunale risulta aver affermato che il (Omissis) versava ancora in stato di quasi flagranza in ordine ai delitti di cui si era reso responsabile immediatamente prima (Lesioni personali in danno di un medico di un Ospedale e interruzione di un pubblico servizio), non essendosi interrotte le investigazioni dal momento del fatto a quello dell’arresto, peraltro avvenuto in tempi assai brevi. La Corte di Cassazione ha affermato che lo stato di flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità. In definitiva non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi, sia pure fornite nella immediatezza del fatto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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