Libera scelta del medico da parte dell’assistito

Consiglio di Stato Sentenza n. 565/16 – Principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito – Il Consiglio di Stato ha affermato che “se è vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa”.

FATTO: È impugnata la sentenza n. 557/2009 del Tar Calabria – sede di
Catanzaro – con la quale il predetto Tribunale ha respinto il ricorso
dell’appellante dr. M. avverso il provvedimento regionale con cui si è
limitata la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei medici di
medicina generale ai più ristretti elenchi dei Distretti in cui è stata
suddivisa la ASP di Reggio Calabria, cioè in sostanza ad un ambito
territoriale più circoscritto, rispetto a quello su cui insiste
l’azienda Sanitaria.

DIRITTO:
Se è vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo
medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto
vero che il principio della libera scelta del medico da parte
dell’assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola
dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla
base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa. Per
giurisprudenza costante anche di questo Consiglio, la scelta del medico
di base da parte dell’assistito è regolata dal principio della fiducia
personale, attese le finalità prevalenti di tutela della salute
pubblica. Tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi
con l’ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con
quello della ASL di appartenenza. Esigenze interne, pur legittime, di
natura organizzativa, non possono riconnettersi alla residenza
anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di “Distretti
infracircoscrizionali” di pochi o piccolissimi Comuni (in questo senso,
cioè del rispetto dei principi dettati dalla legge istitutiva del SSN,
devono essere interpretate le disposizioni del sù citato accordo
collettivo), tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più
ampia possibile da parte dell’assistito.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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