Sentenza TAR Trieste – Competenze Medici Radiologi – L’indagine radiologica deve essere qualificata come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilità diagnostica.
FATTO: Con ricorso proposto in forma collettiva, il Sindacato Nazionale Area Radiologica – S.N.R., la Società Italiana di Radiologia Medica – S.I.R.M. e alcuni dirigenti medici radiologi dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone sono insorti innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso il Decreto del Dirigente Generale dell’Azienda Ospedaliera " S. Maria degli Angeli" n. 207 dd. 7.8.2014, con cui il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera intimata ha adottato il “Protocollo per la tele-gestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza mezzo di contrasto” a partire dall’8/8/2014, nonché la “Procedura generale – percorso di giustificazione – esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti”.
DIRITTO: L’indagine radiologica deve essere qualificata come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilità diagnostica. Tale <riserva> di competenza a favore del medico radiologo trova, invero, conforto non solo nelle disposizioni normative invocate dai ricorrenti medesimi, che – si rammenta – pongono a carico di tale specialista la responsabilità clinica e radioprotezionistica dell’esame (art. 5, comma 2, d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187: “Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista”), fatte salve la (limitata) possibilità di svolgere attività radiodiagnostiche complementari da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica (art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. cit.) e la delegabilità dei (soli) aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, nell’ambito delle rispettive competenze professionali (art. 5, comma 3, d.lgs. cit.), ma anche soprattutto nelle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, e 5, comma 1, del medesimo decreto. La qualificazione dell’indagine radiologica come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, ritraibile dalla piana lettura delle norme dianzi indicate, appalesa, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati, laddove riconoscono spazi di autonomia <diagnostica> a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi, a nulla potendo valere nemmeno l’escamotage di definire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico specialista radiologo, in quanto, all’evidenza, in conflitto con l’esigenza – affermata dalla norma – di previa valutazione da parte dello specialista del concreto caso clinico e delle caratteristiche della persona interessata).