Cassazione Civile Sentenza n. 5704/17 – Malattia professionale – CTU – Nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale – quale il tumore – il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di probabilità qualificata, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da (Omissis), contro la sentenza resa dal Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda degli appellanti volta ad ottenere la costituzione della rendita e il pagamento dell’altre indennità di legge in favore dei superstiti derivanti dal decesso di (Omissis), di cui erano eredi, avvenuta a causa di un tumore alla laringe provocato dagli agenti patogeni e dalle sostanze chimiche cui era stato esposto il (Omissis) durante l’attività lavorativa svoltasi per vent’anni alle dipendenze di aziende operanti nel settore petrolchmico. La Corte ha affermato che nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale – quale il tumore – il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di probabilità qualificata, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico. In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale,facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti).
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