Tar Lazio Sentenza n. 8550/16 – Mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016 – Nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso”, deve essere primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al “fabbisogno” individuato relativamente alle strutture disponibili, proporzionato all’offerta formativa degli Atenei e non tanto al raggiungimento di un punteggio minimo in relazione alle specifiche domande formulate nei relativi “test”.
FATTO E DIRITTO: I ricorrenti, cittadini extra-comunitari, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti con i quali gli stessi sono stati esclusi dall’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia attivato presso le indicate Università degli Studi per l’a.a. 2015/2016 per non avere conseguito un punteggio superiore alla soglia minima dei n. 20,00 punti richiesta ai predetti fini nonostante siano residuati un certo numero di posti liberi tra quelli riservati ai cittadini extra-comunitari ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 394/1999.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso”, deve essere primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al “fabbisogno” individuato relativamente alle strutture disponibili, proporzionato all’offerta formativa degli Atenei e non tanto al raggiungimento di un punteggio minimo in relazione alle specifiche domande formulate nei relativi “test”. Se, dunque, appare legittima la formulazione di una graduatoria da cui attingere, nei limiti di posti ritenuti disponibili di anno in anno, secondo l’ordine meritorio di risposta (e di relativa assegnazione di punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, comprese rinunce e revoche dei diretti interessati), l’utilizzo integrale dei posti disponibili deve, comunque, essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime pur conseguente a una legittima procedura di selezione.
In sostanza, deve richiamarsiil principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10.9.09, n. 5434) che deve privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati, dato che la garanzia del diritto allo studio sancita dall’art. 34 Cost. si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione.
L’Amministrazione dovrà, quindi, provvedere allo scorrimento integrale della graduatoria relativa ai cittadini extra-comunitari in relazione alla posizione dei ricorrenti e disporre di conseguenza.