Cassazione Penale Sent. n. 6280/17 – Mancate timbrature in uscita del primario – Truffa aggravata ai danni dell’ASL – Un primario si allontanava dall’ospedale senza timbrare, durante l’orario di servizio, per esercitare attività libero professionale presso un altro centro privato. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ASL e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea per l’ulteriore corso. Risulta assai difficile che l’imputato non fosse assolutamente consapevole del fatto che allontanandosi dal luogo di lavoro senza segnalare l’uscita dal servizio avrebbe indotto in errore l’ente pubblico circa la sua presenza in ospedale.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza in data 26.10.15 il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea, all’esito dell’udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (Omissis) in ordine al reato di truffa aggravata a nri. 1 e 2 dell’imputazione perché il fatto non sussiste. Dal punto di vista oggettivo risultava integrata la fattispecie contestata di cui al n.ro 1; la parte offesa ASL era a conoscenza del fatto che il ricorrente, primario del reparto di otorinolaringoiatra, svolgeva attività libero professionale durante l’orario di servizio e che lo stesso imputato era ben conscio che l’azienda aveva consapevolezza di ciò. Il giudicante riteneva che la mancata timbratura dell’uscita nel momento nel quale il primario si allontanava dall’ospedale per recarsi presso il centro (Omissis) non era sorretta dalla coscienza e volontà di indurre in errore l’azienda ospedaliera atteso che l’imputato sapeva che la sua mancanza all’interno dell’ospedale era stata segnalata dalle prenotazioni comunicate alla stessa ASL. La presenza del primario (imputato) presso centri commerciali, o carrozzeria auto, censurabile dal punto di vista del rapporto di lavoro, costituiva però condotta non sorretta dal dolo tenuto conto della sporadicità degli episodi. Nel ricorso l’Asl rileva che risulta assai difficile che l’imputato non fosse assolutamente consapevole del fatto che allontanandosi dal luogo di lavoro senza segnalare l’uscita dal servizio avrebbe indotto in errore l’ente pubblico circa la sua presenza in ospedale. Veniva altresì evidenziato che se si ritenesse che l’azienda fosse a conoscenza della condotta illecita del primario non era ragionevole da parte dell’azienda la puntuale corresponsione della retribuzione sulla scorta di ore lavorative mai effettuate. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ASL e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea per l’ulteriore corso).