Medici – Agevolazione prima casa

Cassazione Civile  Sentenza n. 13416/16 – MediciAgevolazione prima casa – La Corte di Cassazione ha affermato che al medico spetta l’agevolazione della prima casa qualora svolga l’attività medico-professionale nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato. Pertanto il pacifico svolgimento di attività medico- professionale da parte del medico nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato deve essere riguardato in sé e non nel rapporto comparativo con le altre attività professionali eventualmente svolte dallo stesso medico in diversi luoghi.

FATTO: F.F. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 203/06/10 del 22 novembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni notificatogli dall’agenzia delle entrate in sede di revoca dei benefici prima casa da lui usufruiti in relazione all’acquisto – con rogito registrato il 29 gennaio 2002 – di un’abitazione in Anzio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’attività medico-professionale svolta dal F. in quest’ultimo comune fosse del tutto temporanea e marginale, così da non giustificare l’agevolazione fiscale in questione. In base all’art. 1, lett. a) nota II bis tariffa I parte all. D.P.R. n. 131 del 1986, l’agevolazione prima casa spettava al F. in quanto svolgente attività medico-professionale in Anzio, comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato.

DIRITTO: In base all’art. 1, lett. a) nota II bis tariffa I parte all. D.P.R. n. 131 del 1986  l’agevolazione prima casa spettava al F. in quanto svolgente attività medico-professionale in Anzio, comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato. La commissione tributaria regionale ha ritenuto non raggiunta la prova del requisito dell’agevolazione, risultando dagli atti di casa che la collaborazione del contribuente con l’ospedale di Nettuno (convenzione USL Roma prodotta in giudizio) si era protratta per un breve periodo e, inoltre, per poche ore settimanali. La commissione territoriale ha poi rilevato come l’amministrazione finanziaria avesse allegato elementi contrari allo svolgimento di attività lavorativa in Anzio, essendo emerso che dal 6 agosto 1999 il F. aveva stabilito in Roma (ove già risiedeva) la propria attività lavorativa principale.

La valutazione di merito è stata dunque nel senso che questi operasse prevalentemente in Roma, e che l’attività svolta in Anzio risultasse priva di rilevanza ai fini dell’agevolazione fruita. La fattispecie concreta, in definitiva, denoterebbe – secondo la valutazione fattuale offerta dal giudice di merito – l’assenza del requisito legale del trasferimento di attività, riguardato quest’ultimo nei necessari caratteri di sufficiente stabilità e consistenza, atti a fondare l’agevolazione in analogia e corrispondenza di ratio con l’ipotesi alternativa del trasferimento di residenza. Ebbene, questo ragionamento non può trovare condivisione. Esso è infatti basato su un requisito – di prevalenza dell’attività lavorativa svolta nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato – non richiesto dalla legge; la quale si limita a subordinare il beneficio al fatto che l’immobile sia ubicato nel comune dove l’acquirente "svolge la propria attività". Va anzi considerato che l’attuale formulazione legislativa significativamente si connota proprio per l’espunzione del requisito di ‘prevalenza’, riferito all’attività lavorativa da svolgersi nel comune di ubicazione dell’immobile; viceversa previsto dalla previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 168 del 1982.

Ne consegue che l’amministrazione finanziaria, nel subordinare l’agevolazione in oggetto al fatto che l’acquirente svolgesse nel comune di Anzio un’attività lavorativa prevalente rispetto a quella da lui svolta in altri comuni, così da colà trarre la maggior capacità reddituale e di sostentamento, ha in realtà introdotto nella fattispecie agevolativa un elemento non (più) previsto dalla legge. Analogamente, la commissione tributaria regionale è addivenuta a confermare la legittimità della revoca dell’agevolazione, senza considerare che il (pacifico) svolgimento di attività medico- professionale da parte del F. in Anzio doveva essere riguardato in sé, e non nel rapporto comparativo con le altre attività professionali eventualmente svolte dal medesimo in diversi luoghi. Sicché anche il giudice regionale, ancorando il beneficio all’esito di una comparazione tra l’attività lavorativa svolta in Anzio e quella esercitata altrove, è incorso in un vizio che non è soltanto di violazione normativa, ma anche di natura logico-giuridica. Non avendo la commissione tributaria regionale considerato che anche quella svolta dal contribuente nel comune di Anzio (come ritenuta provata dalla stessa commissione) costituiva di per sé attività lavorativa (che il contribuente, sulla base di ulteriori produzioni documentali non prese in esame dalla CTR, allegava non essere né minimale né trascurabile); e, dunque, elemento necessario e sufficiente – indipendentemente dalla connotazione di prevalenza sulla quale essa si sofferma – ad ottenere l’agevolazione revocata.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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