Medici competenti – Accertamento di alcol dipendenza e di tossicodipendenza – Nella interrogazione si rileva che il medico competente, chiamato dapprima "medico di fabbrica" e successivamente "medico del lavoro", è una figura professionale che ha accompagnato l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo italiano, tanto che oggi il testo unico lo fa intervenire direttamente, al fianco del datore di lavoro e del responsabile del servizio, nell’attuazione del servizio di prevenzione e protezione aziendale, assegnandogli un ruolo fondamentale, affinché lo stesso risulti efficace e funzionale. Se, infatti, una volta il medico competente si limitava alla sola valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio nel processo di prevenzione interno aziendale: elabora, in collaborazione con il datore di lavoro, il documento di valutazione dei rischi e lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie; effettua un sopralluogo negli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza. A lui competono le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del decreto legislativo, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" nei lavoratori che svolgono particolari mansioni a rischio;il 20 ottobre 2015, il Ministero della salute ha trasmesso lo schema d’intesa da sottoporre alla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente agli "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza" del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 81. Nel gennaio 2016, l’associazione scientifica Gruppo tossicologico forensi italiani (GTFI), dopo "attenta lettura e ponderata riflessione tecnico-scientifica", segnala in una relazione alle autorità e strutture competenti "di aver riscontrato gravi incongruenze ed aspetti molto preoccupanti nella proposta del Ministero della salute, sia per quanto riguarda l’efficacia attesa del nuovo sistema di controlli finalizzati alla prevenzione dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti da parte di lavoratori addetti a particolari mansioni e nei luoghi di lavoro sia per quanto riguarda più peculiari temi tossicologico-forensi" tanto da essere costretti "a formulare un parere negativo sulla bozza di intesa in discussione";il GTFI, nella nota inviata al Ministero, solleva molteplici dubbi, tanto da asserire che le proposte formulate nell’attuale schema di intesa, qualora attuate, sconvolgerebbero il sistema di prevenzione e controllo oggi in atto e "provocherebbero di fatto una diminuzione della sorveglianza e del potere deterrente che questa comporta, oltre ad introdurre elementi di incertezza e imprecisione diagnostica". Si chiede di sapere:se il Ministro della Salute sia a conoscenza delle criticità sollevate dal Gruppo tossicologi forensi italiani e non ritenga che la bozza di intesa, così come è formulata, sia incoerente con gli scopi che si prefigge, in particolare per l’accertamento di alcoldipendenza o di tossicodipendenza;se non ritenga opportuno avviare con urgenza un tavolo di confronto con le associazioni e le organizzazioni dei medici competenti, al fine di rivedere il testo proposto in sede di Conferenza unificata;se, nel quantificare il risparmio legato al nuovo sistema di analisi, abbia considerato l’adeguamento strumentale iniziale ad esso connesso e di quanto questo sia più vantaggioso economicamente rispetto a quello fino ad ora utilizzato
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