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Medici competenti: prorogato al 31 marzo 2014 il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto 6 agosto 2013 concernente “Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati  aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’art. 1 del suddetto decreto modifica l’art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, prorogando al primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL (31 marzo 2014), ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il termine entro il quale il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori di cui all’allegato 3B del D.Lgs. 81/08.

Di fatto si può ritenere che, correlativamente a tale disposizione, che proroga il periodo di sperimentazione al fine di consentire di verificare l’efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell’allegato 3B, sia sospesa anche l’applicazione dell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 58, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al tempo stesso si sottolinea che l’art. 1, comma 2, del decreto indicato in oggetto prevede che con successivi decreti, emanati ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/08, possano essere apportate modifiche inerenti ai contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08 e alle relative modalità di trasmissione dei dati.

Autore: Redazione FNOMCeO

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