La FNOMCeO ritiene che ai medici dell’Istituto, che hanno sempre avuto “riconosciuta” negli anni passati la “libera professione”, si dovrebbe continuare ad applicare la deroga prevista dal comma 6 del D.Lgs. 165/2001, quale “disposizione speciale” ("lex specialis derogat generali") per lo svolgimento dell’attività libero-professionale, considerato che la libera professione medica è stata sempre prevista fin dall’art. 13 della L. 222/84 (mai abrogato) e poi a seguire in tutti i richiami presenti nelle circolari dell’Istituto prima del 2014 nonché nei C.C.N.L. e nei C.C.N.I. I medici dipendenti degli Enti Previdenziali risultano infatti equiparati ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 13 della Legge 12/06/1984, n. 222 (Personale medico degli enti previdenziali), tuttora vigente e mai abrogato che, in applicazione di quanto già previsto dall’ultimo comma dell’art. 75 L.833/78 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”), testualmente dispone che "al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui di cui all’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (poi disciplinati con il DPR 761/1979, "Disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali").
Autore: Redazione FNOMCeO