Medici – Dirigenti di primo livello

Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 2000/2017 – Medici – Dirigenti di primo livello – Monetizzazione ferie non consumate – La Corte ha affermato che “l’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost. , di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere". Tali erano gli odierni ricorrenti, medici inquadrati come dirigenti di primo livello, dunque in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera. Pertanto, non avevano il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza depositata l’8.6.10 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di T.L.D., + ALTRI. Per la cassazione della sentenza ricorrono i suddetti medici affidandosi a sei motivi, con unico ricorso, mentre (Omissis) propone separato ricorso incidentale, sempre per sei analoghi motivi. La Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" resiste con due separati controricorsi di analogo contenuto. Il quarto motivo dei ricorsi denuncia violazione e falsa applicazione del comma 2 dell’art. 2109 c.c., e art. 2087 c.c. , nonché dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, là dove la sentenza afferma che il diritto alle ferie non sarebbe irrinunciabile e che sarebbe onere del lavoratore attivarsi per fruirne, senza che sia compito del datore di lavoro organizzare la propria attività in modo da far godere delle ferie ai propri dipendenti. Con il quinto motivo dei ricorsi ci si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 21 CCNL dirigenti medici del 5.12.96 e successive modificazioni e dell’art. 63 del  D.Lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenza affermato che, in difetto di richiesta del lavoratore, le ferie non consumate si sarebbero estinte e che la loro mancata fruizione sarebbe dipesa dai ricorrenti, non avendo essi provato di aver programmato le proprie ferie e di non averne, poi, potuto godere per diniego da parte dell’istituto. Il sesto motivo dei ricorsi deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c. , e del D.Lgs. n. 165/01 , nella parte in cui la sentenza afferma che sarebbe spettato ai ricorrenti fornire la prova della sussistenza di ragioni aziendali tali da impedire il godimento delle ferie. Il quarto, il quinto e il sesto motivo dei ricorsi principale e incidentale – sono fondati. L’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost. , di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere. Tali erano gli odierni ricorrenti, medici inquadrati come dirigenti di primo livello, dunque in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera. Pertanto, non avevano il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento. Ne discende che – sia detto in sintesi – ai ricorrenti si applica il principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento. la Corte accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo dei ricorsi principale e incidentale, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:"L’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost. , di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere").

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.