Nella interrogazione si rileva che l’INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, un avviso pubblico per il reclutamento di n. 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali; il contratto che i medici utilmente collocati in graduatoria hanno sottoscritto stabilisce, come previsto dalla deliberazione presidenziale INPS n. 147 del 2015 all’articolo 3, “obblighi, condizioni e incompatibilità”: “L’attribuzione dell’incarico è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; l’INPS quindi, ha proceduto, ricorrendo all’articolo 8, comma 1, decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali/salute) del 12 ottobre 2000, alla sospensione dall’incarico di medico fiscale per quei sanitari che hanno optato per l’incarico di medico convenzionato (della durata da 1 a 3 anni), con conservazione della iscrizione nelle liste speciali.
Si chiede quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare affinché l’INPS rispetti le norme regolamentari, in particolare l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che non prevede la sospensione dall’incarico di medico fiscale per svolgere altra attività professionale e/o il superamento del periodo massimo di sospensione ivi previsto, di modo che non vengano a crearsi ingiustificate e inspiegabili situazioni di disparità di trattamento, a parità di condizioni, nei confronti di tutti i medici fiscali dell’Istituto.
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