Medici incaricati dell’accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici – Nella interrogazione si rileva che l’Inps, con la deliberazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto soltanto il 6 aprile 2016, avente ad oggetto “selezione pubblica di 900 medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse istituzionale cui conferire incarichi a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali nelle Sedi Inps” ha stabilito (pagina 4, punti 3 e 4): “considerato che nell’arco temporale della graduatoria dalla quale attingere il contingente dei 900 medici potrebbero intervenire ulteriori esigenze istituzionali, derivanti da sopravvenute prescrizioni normative legate al costituendo Polo Unico di medicina fiscale e rilevata pertanto, nella prospettata ipotesi, l’esigenza di attingere nella medesima graduatoria il personale medico necessario per l’espletamento delle relative attività…”; le attività che i suddetti medici andrebbero a svolgere a seguito della costituzione del polo unico, e le relative risorse che verranno assegnate, sono tutte inerenti alla medicina fiscale, che Inps dovrebbe invece assegnare, come recita l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015 sopra richiamata, ai medici inclusi nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, dalla legge n. 125 del 2013, cosiddette liste ad esaurimento.
Si chiede quali iniziative abbia intrapreso o intenda prendere il Governo affinché sia urgentemente modificata la determinazione presidenziale dell’Inps n. 147 del 12 novembre 2015, palesemente in contrasto, ad avviso degli interroganti, con i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge delega n. 124 del 2015 e quali iniziative stia assumendo il Governo affinché vengano pienamente recepiti, nell’emanando decreto legislativo attuativo della legge delega e nella successiva normativa di dettaglio, i princìpi e criteri direttivi individuati dalla delega conferita al Governo, i quali prevedono il prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge n. 147 del 2013 per lo svolgimento delle attività di medicina fiscale presso l’Inps.
Il sottosegretario Angelo RUGHETTI intervenuto nella seduta della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati del 28.7.16 risponde all’interrogazione rilevando che, con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici, preferibilmente specialisti in medicina legale e in altri settori di interesse per l’Istituto stesso, a cui conferire incarichi di collaborazione professionale. Al riguardo afferma che i suddetti incarichi sono finalizzati all’espletamento delle attività medico-legali istituzionali da svolgere presso le Unità operative complesse (UOC) e le Unità operative semplici (UOS) centrali e territoriali dell’Istituto, così come precisato anche nell’avviso di selezione. Sottolinea inoltre che ai medici inseriti utilmente nelle graduatorie di cui alla suindicata selezione per 900 professionisti non possono essere, quindi, affidate le attività che, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza dei medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto (cosiddette liste speciali ad esaurimento), ossia quelle inerenti all’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sullo stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro per malattia. Infine, come osservato dall’onorevole interrogante, l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge delega Madia sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nell’attribuire all’INPS le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ha previsto, per lo svolgimento di tali funzioni, il prioritario ricorso ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali ad esaurimento. Al riguardo, segnala che nel decreto attuativo della suddetta norma, in corso di predisposizione, troverà piena applicazione il criterio che impone all’INPS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari, tale prioritario ricorso. “Ciò anche al fine di salvaguardare i professionisti che, da anni, lavorano per l’Istituto, garantendo un livello di efficienza molto elevato”.
Delia MURER (PD), ”ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della sua risposta, che non fuga completamente la preoccupazione relativa alla sorte dei medici inclusi nelle liste ad esaurimento, di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. Ricorda che il ricorso in via prioritaria a tali liste per l’esercizio degli accertamenti medico-legali è stato disposto dalla delega di cui alla legge n. 124 del 2015, per la cui attuazione si attende l’emanazione del previsto decreto legislativo, anche al fine di verificare il rispetto di tale principio di delega. Richiamati gli approfondimenti svolti nell’ambito di una specifica indagine conoscitiva condotta dalla XII Commissione nel corso del 2014, sottolinea come l’INPS, cui è attribuita la competenza in materia di accertamento medico-legale sulle assenze per malattie dei dipendenti pubblici, mediante il cosiddetto polo unico di medicina fiscale, ha basato l’attività ispettiva sulla distinzione, non prevista dalla legge delega, tra attività istruttoria, da affidare a medici provenienti da una selezione pubblica bandita nel novembre 2015, ed attività di visita a domicilio, di competenza dei medici inclusi nelle ricordate liste ad esaurimento. Auspica, pertanto, che, in sede di emanazione dell’atteso decreto legislativo, sia previsto che l’INPS, superando la separazione tra le due attività, affidi l’intera procedura prioritariamente ai medici inclusi nelle liste ad esaurimento, in modo da dare piena attuazione al criterio di delega contenuto nella richiamata legge n. 124 del 2015.