Consiglio di Stato Sentenza n. 5840/17 – Medici Fisiatri – La normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico un ruolo di centralità e di responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione. Pertanto nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista. Non possono, quindi, ritenersi lesive delle competenze professionali del fisioterapista le delibere regionali che abbiano previsto che l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate dal S.S.N. avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione.
FATTO E DIRITTO: I provvedimenti deliberativi impugnati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio contengono la regolamentazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia, nonché le procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia. A base dell’impugnazione qui all’esame, proposta dal Sindacato italiano medici di medicina fisica e riabilitazione, vi è la doglianza secondo cui le delibere impugnate abbiano introdotto una regolamentazione dei cd. ‘studi professionali di fisioterapia’ maggiormente ‘favorevole’, sotto il profilo della imposizione dei requisiti minimi di organizzazione, nonché strutturali e tecnologici, rispetto a quella imposta alle strutture e agli studi professionali del personale medico erogante le medesime prestazioni di medicina fisica e riabilitativa. Più precisamente, secondo l’articolata prospettazione di censure avanzata in primo grado dalla parte ricorrente, per effetto delle delibere de quibus:I) agli ‘studi professionali di fisioterapia’ sarebbe consentita l’erogazione delle stesse tipologie di prestazioni di tutte le altre strutture autorizzate a fornire prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, senza però il rispetto di tutti i requisiti minimi a queste ultime imposti. In particolare, sarebbe consentito l’utilizzo a fini terapeutici di apparecchiature elettromedicali, senza che tale impiego avvenga – come previsto per le strutture di medicina fisica e riabilitativa – sotto la costante vigilanza, durante tutto l’orario di lavoro, di un medico specialista in fisiatria (essendo prevista la presenza del solo fisioterapista). Al cospetto di tale equivalenza di attività, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto espressamente prevedere anche per gli ‘studi di fisioterapia’, oltre al possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dettati per gli ambulatori medici, anche e soprattutto il rispetto dei requisiti organizzativi, imponendo a tal fine la presenza, all’interno dello studio professionale di fisioterapia, di un medico quale direttore responsabile, specialista in fisiatria, nonché la presenza costante durante l’orario di lavoro di un medico specialista in fisiatria; la menzionata regola, che impone che l’erogazione di prestazioni riabilitative avvenga sotto il costante controllo medico, risponde ad irrinunciabili esigenze di carattere sanitario e di tutela della incolumità del paziente ed è prevista, sul piano normativo, dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla d.g.r. del 4 giugno 1998, n. 26/21, i quali, nel disciplinare l’attività ambulatoriale dei medici, impongono, appunto, la presenza di un medico specialista in fisiatria o in disciplina affine o equipollente. Il Collegio rileva che sulla base del tracciato quadro normativo – appare oggettivamente distonica, nella normativa regolamentare fatta oggetto di gravame, la previsione regionale che, in relazione allo studio del fisioterapista, impone, quanto ai requisiti minimi organizzativi, la sola presenza del fisioterapista, con esclusione dell’obbligo della presenza, presso la struttura, della figura del medico, e ciò anche laddove nelle due strutture vengano ad essere erogate le medesime prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, quali quelle effettuate mediante le apparecchiature elettromedicali. Dunque, l’incongruenza nella quale è incorsa l’Amministrazione regionale risiede proprio nel non aver esternato le ragioni che la hanno indotta a non ritenere che nelle due strutture in considerazione, da una parte lo studio del fisioterapista, come disciplinato dalla delibera n. 13/17 del 2008, dall’altra l’ambulatorio di medicina fisica e riabilitativa, si erogano medesime prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, effettuate mediante le apparecchiature elettromedicali. Proprio facendo riferimento ai parametri normativi sopra richiamati, questa stessa Sezione ha già ritenuto che: (i) la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico un ruolo di centralità e di responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione;
(ii) nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista;
(iii) l’art. 1, comma 2, d.m. 14 settembre 1994, n. 741, va inteso nel senso di consentire al fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche; (iv) non possono ritenersi lesive delle competenze professionali del fisioterapista le delibere regionali che abbiano previsto che l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate dal S.s.n. avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione (Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2015, n. 752).
Per quanto esposto, desumere da una generica postulazione di autonomia professionale l’automatica abilitazione dei fisioterapisti all’utilizzo di metodiche strumentali – senza adeguata motivazione – risulta manifestamente illogico, se non previa definizione di un uso di tale strumentazione rapportato agli interventi e alle competenze appropriate all’ambito professionale proprio del fisioterapista. Nei limiti e nei termini innanzi precisati, il Collegio ritiene quindi fondati i diversi profili di censura dedotti dalla parte appellante e sin qui esaminati, nei quali confluisce anche l’ulteriore deduzione in ordine al mancato coinvolgimento degli Ordini e delle Associazioni professionali specificamente interessati dalle questioni in esame, secondo quanto imposto dagli artt. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e 6, comma 1°, della L.R. n. 10/2006).