Medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate: Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 1-7-2015 è stato pubblicato il decreto 4 giugno 2015 recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”. L’art. 1 del decreto (Criteri soggettivi) dispone che ai fini del rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell’ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell’Intesa sancita il 25 luglio 2012. Il comma 2 prevede che il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. L’art. 2 ( Presentazione istanza ) stabilisce che il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale alla regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio.
L’istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’art. 3 (Documentazione) dispone che l’istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’esperienza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all’art. 1 anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l’accreditamento istituzionale, quest’ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell’Ente.
Autore: Redazione FNOMCeO