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Medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate

Medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate: Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 1-7-2015 è stato pubblicato il decreto 4 giugno 2015 recante “Individuazione dei criteri per  la  certificazione  della  esperienza triennale nel campo delle cure  palliative  dei  medici in  servizio presso le reti dedicate alle  cure  palliative  pubbliche o private accreditate di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,  comma  425”. L’art. 1 del decreto (Criteri soggettivi) dispone che  ai fini del rilascio della certificazione dell’esperienza  professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione  o  in  possesso  di una specializzazione diversa da quella di cui al  decreto  del  Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di  entrata  in  vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche  o  private  accreditate  che erogano  attività  assistenziali  di  cure  palliative nell’ambito territoriale  di  riferimento  in  sede  ospedaliera,  domiciliare  e residenziale, così come individuate nell’Intesa sancita il 25 luglio 2012. Il comma 2 prevede che il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. L’art. 2 ( Presentazione istanza ) stabilisce che il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza  professionale  alla  regione/provincia  autonoma  di riferimento  territoriale  della   struttura  pubblica  o  privata accreditata presso la quale presta servizio. 
L’istanza deve essere presentata entro 18  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. L’art. 3 (Documentazione) dispone che   l’istanza  deve  essere  corredata  dallo  stato  di  servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore  della  L.  147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’esperienza professionale di cui al  comma  2  dell’art. 1 è attestata dal  direttore  sanitario  di  ogni  struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all’art. 1 anche i medici in servizio presso enti o  strutture che erogano attività assistenziali di cure  palliative  che  abbiano presentato istanza per l’accreditamento  istituzionale, quest’ultima documentata attraverso una  attestazione  del  rappresentante  legale della struttura o dell’Ente. 

Autore: Redazione FNOMCeO

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