Medici INPS

Corte dei Conti Campania Sent. n. 482/16 – Medici INPS – Lo svolgimento dell’attività extra-ufficio da parte dei medici INPS, nonostante l’estensione agli stessi, in virtù dell’art.13 legge 222/84, degli istituti normativi previsti per i medici del S.S.N (ivi compreso il regime delle incompatibilità di cui all’art.4, comma 7, legge 412/91, del resto innovato in senso fortemente restrittivo dalla normativa successiva recata dalla  legge 662/96 e dal d.lgs 502/92 e s.m.i.), risulta concretamente possibile solo a seguito di autorizzazione del datore di lavoro.

FATTO E DIRITTO: B. come incontrovertibilmente emergente dagli atti di causa, ha espletato, nel biennio 2012/2013, ed in assenza di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (INPS), ed anzi in violazione degli espressi dinieghi della stessa (vedasi note del 10.4.2012 e 10.7.2012, presenti agli atti di causa), numerose perizie medico-legali e di consulenza tecnica di parte, per conto di diverse società di assicurazione. Il Regolamento INPS consente l’espletamento di “incarichi esterni retribuiti occasionali e temporanei, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio” (art.7), con necessità della preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle attività esterne esercitabili (art. 9), con la sola eccezione di quelle espressamente individuate all’art.8 (così, ad.es., le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili e l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali). Il predetto Regolamento, in contrasto con le tesi difensive sul punto, trova spazio (anche) nei confronti del personale medico, con particolare riferimento al profilo della necessità dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività esterne, come del resto riconosciuto anche dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella sentenza n.3482/2015 di rigetto del ricorso avverso il licenziamento irrogato al dott. B. (in termini analoghi, la sentenza n. 5017/2014 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, di conferma della sanzione disciplinare comminata, per fatti analoghi, ad altro medico INPS). L’art.11, nell’individuare i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, richiama esplicitamente, tra il personale sottoposto al regime autorizzatorio, (anche) quello delle “Aree dei professionisti e dell’Area Medica”. Può allora ragionevolmente ritenersi, in contrasto con le tesi difensive sul punto, che il successivo Regolamento in materia di incompatibilità, approvato con determinazione commissariale n.19 del 6 marzo 2014 e ribadente la necessità della preventiva autorizzazione per le attività esterne esercitabili (artt. 7, 8  e 9), nel prevedere espressamente, all’art.2, la propria operatività nei confronti del personale dell’Area medica, abbia semplicemente esplicitato quanto già previsto nel precedente Regolamento, senza rivestire alcun carattere innovativo. Il Regolamento n.12 dell’1.2.2012 risulta, senza dubbio alcuno, conforme alla disciplina, di rango primario, dettata dall’art.53, comma 7, d.lgs 165/01, la quale, ponendosi in continuità con quanto già previsto (tra l’altro) dall’art.1, comma 60, legge 662/96, condiziona lo svolgimento, da parte della generalità dei pubblici dipendenti, di attività lavorative extra-ufficio alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione d’appartenenza. A tal riguardo, il Collegio non reputa condivisibili le argomentazioni difensive, come sopra diffusamente riportate e finalizzate a far risaltare la non sottoposizione delle attività esterne svolte dai medici INPS, optanti per l’attività extra-moenia, al regime autorizzatorio preventivo di cui al richiamato art. 53,  anche attraverso il richiamo di una pronuncia resa in sede cautelare da questa Sezione giurisdizionale in una fattispecie solo parzialmente analoga (ordinanza collegiale n.245/2015, invero relativa ad ipotesi connotata dall’assenza di diniego di autorizzazione e comunque contrastante con altre della medesima Sezione; vedasi ordinanza monocratica n. 313/2014 ed ordinanza monocratica n. 197/2015, confermata da quella collegiale n. 300/2015, con mera rideterminazione della somma sottoposta a vincolo cautelare). Lo svolgimento dell’attività extra-ufficio da parte dei medici INPS, nonostante l’estensione agli stessi, in virtù dell’art.13 legge 222/84, degli istituti normativi previsti per i medici del S.S.N (ivi compreso il regime delle incompatibilità di cui all’art.4, comma 7, legge 412/91, del resto innovato in senso fortemente restrittivo dalla normativa successiva recata dalla  legge 662/96 e dal d.lgs 502/92 e s.m.i.), risulta concretamente possibile solo a seguito di autorizzazione del datore di lavoro. In altri termini, come correttamente rilevato dalla già richiamata sentenza del Tribunale di Napoli n.3482/2015, l’attività libero-professionale dei medici INPS non rientra tra quelle esplicative di un diritto costituzionalmente tutelato (liberamente esercitabili ex art.53, comma 6, sostanzialmente riprodotto nell’art.8 del Regolamento n.12 del 1.2.2012), ma tra quelle sottoposte ad un regime di incompatibilità, con previsione di un vincolo che potrà essere legittimamente rimosso solo a seguito di un’espressa autorizzazione dell’Amministrazione d’appartenenza, chiamata a valutare (anche) che la stessa, per la sua entità, non distolga il dipendente dalla sua primaria attività lavorativa con l’Ente pubblico. Va, dunque, ribadita la necessità per i medici INPS, per quanto operanti in regime di extra-moenia, di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne (così anche le già richiamate sentenze dei Tribunali del Lavoro di Napoli n. 3482/2015 e di Salerno n. 5017/2014). In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il convenuto B. va condannato al pagamento, in favore dell’INPS, della somma complessiva di euro 170.000,00

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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