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Medici radiologi – Protocollo per la telegestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza MDC in regime d’elezione e d’urgenza

Consiglio di Stato  – Medici radiologi – Protocollo per la telegestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza MDC in regime d’elezione e d’urgenza – Il Consiglio di Stato, non entrando nel merito della controversia, ha ritenuto, accogliendo le censure di diritto avanzate dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria N.5 Friuli Occidentale, il ricorso inammissibile. Sentenza n. 5362/15

FATTO E DIRITTO: I dirigenti medici radiologi dell’Azienda Santa Maria degli Angeli di Pordenone hanno impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, con ricorso n. 368/2014, l’atto della dirigenza aziendale che aveva stabilito, a far data dal giorno 08/08/2014, procedure e protocolli per l’effettuazione di esami radiologici non necessitanti della somministrazione di mezzi di contrasto, ponendo a base del ricorso il fatto che l’atto aziendale così come formulato demandava a tecnici radiologi atti e attività che, per la loro natura, erano da considerarsi di esclusiva pertinenza del medico specialista in radiologia. L’azienda emanante l‘atto, nel costituirsi in giudizio, ha difeso il proprio operato. La controversia è stata decisa, disattese le censure di diritto, con la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 93/2015, che ha accolto la tesi dei ricorrenti, ritenendo che “persuadono, invero, le deduzioni difensive svolte dai ricorrenti con il primo motivo di gravame, atte a qualificare l’indagine radiologica come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilità diagnostica.” La suddetta sentenza è stata impugnata dall’Azienda Sanitaria davanti al Consiglio di Stato che, non entrando nel merito della controversia, ha ritenuto, accogliendo le censure di diritto avanzate da quest’ultima già nel primo grado di giudizio, il ricorso inammissibile per l’insanabile difetto di notifica riscontrabile nella mancata notificazione dell’atto ad almeno uno dei contro interessati, individuati nei tecnici radiologi in servizio nell’azienda adottante l’atto)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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