Risoluzione Agenzia dell’Entrate N. 106/E – Medici specialisti ambulatoriali – I rimborsi restano imponibili – L’Agenzia dell’Entrate ha emanato in data 21.12.2015 la Risoluzione N. 106/E recante “Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Reddito di lavoro dipendente – Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici specialistici ambulatoriali – art. 51, commi 1 e 5, del DPR n. 917 del 1986”. L’Agenzia dell’Entrate evidenzia che sul piano normativo il rimborso spese di accesso è corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni, in ragione dei loro spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro, sempreché lo specialista non risieda nello stesso Comune sede del presidio di competenza. “Le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevedono l’imponibilità di tutte le somme e valori, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, co. 1, del TUIR). Con riguardo alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di lavoro, il legislatore ha previsto la non imponibilità delle sole prestazioni di servizi di trasporto collettivo rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti (art. 51, co. 2, lett. d, del TUIR). Una lettura a contraris delle disposizioni richiamate porta necessariamente a ritenere che il rimborso delle spese in esame sia imponibile, altrimenti la previsione da ultimo citata sarebbe inutiliter data”. Pertanto con questa Risoluzione l’Agenzia dell’Entrate di fatto rinnega l’interpretazione della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto con Ordinanza n. 6793/15 la non imponibilità del rimborso spese in base alla sua funzione risarcitoria. L’Agenzia dell’Entrate ritiene, infatti, che il riconoscimento della non imponibilità del rimborso spese in esame sulla base del carattere risarcitorio dell’emolumento sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni del TUIR
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