• Home
  • Sentenze
  • Medici specialisti e diritto di ottenere un’adeguata retribuzione

Medici specialisti e diritto di ottenere un’adeguata retribuzione

Cassazione Civile Medici specialisti e diritto di ottenere un’adeguata retribuzione – La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ravvisando la configurabilità di una questione di massima di particolare importanza,  ha ritenuto di dover  rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa al diritto all’adeguata retribuzione per i medici ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, a cui lo Stato non aveva dato adeguata attuazione.Ordinanza Interlocutoria n. 21654/15

FATTO E DIRITTO: Con sentenza depositata in data 27 settembre 2012 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza  resa dal Tribunale della stessa sede,  ha accolto la domanda proposta da Tizio, Caio e Sempronio e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, di euro 11.103, 82, oltre interessi legali. La Corte ha ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti, tutti medici specialisti in varie discipline, che avevano conseguito il diploma di specializzazione negli anni dal 1985 al 1990, di ottenere l’adeguata remunerazione riconosciuta ai medesimi medici ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, a cui lo Stato non aveva dato adeguata attuazione. Ha osservato che i loro diritti – siccome fondati sull’inadempimento da parte dello Stato dell’obbligazione ex legge nascente dalle dette direttive, di natura indennitaria per attività non antigiuridica – non erano prescritti, essendo il termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ossia dal 27 ottobre 1999), termine che al momento dell’introduzione del giudizio non era ancora trascorso. In ordine all’ammontare della remunerazione la Corte ha fissato in euro 11.103, 82 l’importo spettante a ciascuno dei ricorrenti. Contro la sentenza Tizio, Caio e Sempronio hanno proposto ricorso per cassazione  fondato su quattro motivi, inerenti essenzialmente al quantum liquidato, al quale hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  il Ministero della Salute e l’Università degli studi di Palermo, spiegando ricorso incidentale fondato su un unico motivo (la prescrizione). Il Collegio ha effettuato una disamina del quadro giurisprudenziale dal quale si evidenzia un motivato contrasto. Pertanto la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ravvisando la configurabilità di una questione di massima di particolare importanza,  ha ritenuto di dover  rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa al diritto all’adeguata retribuzione per i medici ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, a cui lo Stato non aveva dato adeguata attuazione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.