Medici specializzandi – Nella interrogazione si rileva che i medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione fino all’anno 1991 non hanno percepito alcun compenso durante il periodo di formazione, mentre i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione dopo il 1991 hanno ricevuto una mera borsa di studio di importo irrisorio, senza la corresponsione degli oneri previdenziali e senza avere alcuna copertura assicurativa.
Ai sensi delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1975 e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1982 in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato stabilito che le attività di formazione dovessero formare oggetto di adeguata remunerazione, indicando nella data del 31 dicembre 1982 il termine ultimo per l’attuazione di tali direttive; in mancanza del prescritto recepimento delle citate direttive comunitarie, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti con la sentenza 7 luglio 1987; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 – in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n.266 – veniva finalmente previsto lo schema contrattuale applicabile ai medici specializzandi e veniva stabilito che, soltanto a decorrere dall’anno accademico 2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica era costituito da una parte fissa annua lorda – uguale per tutte le specializzazioni – e da una parte variabile annua lorda.
Tale trattamento economico complessivo è comprensivo di tutti gli oneri, a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi inclusi i contributi da versare alla gestione pensionistica e previdenziale. La normativa sopra citata rappresenta un giusto riconoscimento del ruolo dei medici in formazione specialistica, riconoscendo agli stessi un trattamento economico sensibilmente migliore, la copertura assicurativa e previdenziale durante l’intero periodo di formazione, nonché tutti i diritti in materia di ferie, permessi, maternità, e altro; è bene ricordare che i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo precedente all’anno accademico 2007 sono stati costretti ad instaurare un contenzioso, cui hanno fatto seguito una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici stessi, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dai predetti medici, a causa dell’inottemperanza dello Stato italiano agli obblighi comunitari sullo stesso gravanti in base alle direttive di sopra citate; i predetti risarcimenti in favore dei medici sono stati anche di importo rilevante; deve essere necessariamente ripristinata l’uguaglianza e la parità di trattamento tra i medici in formazione specialistica iscritti all’anno accademico 2007 ed i medici specializzandi/specializzati nel periodo precedente, negata – di fatto – dall’inerzia dello Stato italiano e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel recepimento e/o attuazione delle direttive comunitarie. Si chiede quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per risolvere la questione sopra esposta, e in quali tempi, visto che si è di fronte ad una vicenda annosa e non più accettabile.