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Medici specializzandi iscritti alla data del 31-12-1982 – Spettanza risarcimento

Cassazione Civile  – Medici specializzandi iscritti alla data del 31-12-1982 – Spettanza risarcimento –  La Corte di Cassazione ha affermato che la doverosa conformazione ai  principi e alle regole comunitarie non può che portare, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite, alla diversa soluzione di ritenere applicabile il suindicato risarcimento anche in favore dei medici che – come l’attuale ricorrente – alla suddetta data (31 dicembre 1982) stavano già frequentando un corso di specializzazione. Ciò in quanto la CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo di retribuzione in oggetto, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva in questione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno di iscrizione al corso di specializzazione.Sentenza n. 10612/15

FATTO: La questione oggetto della sentenza è tra l’altro  l’attribuibilità del risarcimento  anche ai medici che avevano già iniziato il loro corso di specializzazione al 31 dicembre 1982, come l’attuale ricorrente. La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Economia e delle Finanze, della Salute, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10293/2013, limitatamente alla determinazione del quantum dovuto a I.G., – anche a titolo risarcitorio del danno da ritardato e parziale recepimento di normativa Europea – quale trattamento economico previsto per i laureati in medicina per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, a partire dall’anno accademico 1983-1984, essendo illegittima la normativa nazionale di tardivo recepimento di tali direttive, di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che ne aveva fatto decorrere l’operatività dall’anno accademico 1991-1992.

DIRITTO: Il Collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale che non include i medici che avevano già iniziato il loro corso di specializzazione al 31 dicembre 1982 fra i destinatari del risarcimento del danno. Non si può non tenere conto delle indicate decisioni della Corte di Giustizia, nonché dei principi generali affermati nella relativa giurisprudenza. Tra questi principi rientrano: a) quello del primato del diritto comunitario; b) quello secondo cui la mancata o inadeguata trasposizione di una direttiva nella legislazione nazionale autorizza i legittimati ad invocare contro lo Stato membro le sue disposizioni precise ed incondizionate; c) quello cd. di "equivalenza giurisdizionale", che comporta che il regime della riparazione in caso di violazione del diritto comunitario non deve essere meno favorevole di quello applicabile a delle azioni analoghe fondate sulla violazione di norme di diritto interno. “Sull’applicazione di tali principi – nel senso delineato dalle Sezioni Unite, nella richiamata sentenza – si basa l’indicata non condivisione del succitato indirizzo interpretativo espresso dalle suindicate sentenze della Terza Sezione di questa Corte, che esclude i medici che al 31 dicembre 1982 avevano già iniziato il loro corso di specializzazione dalla platea dei destinatari del risarcimento del danno di cui si tratta, senza tuttavia tenere conto degli anzidetti principi”. La doverosa conformazione ai principi e alle regole comunitarie non può che portare, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite, alla diversa soluzione di ritenere applicabile il suindicato risarcimento anche in favore dei medici che – come l’attuale ricorrente – alla suddetta data (31 dicembre 1982) stavano già frequentando un corso di specializzazione. Ciò in quanto la CGUE, nelle citate sentenze, ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo di retribuzione in oggetto, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva in questione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno di iscrizione al corso di specializzazione. Pertanto, la indicata limitazione della platea dei beneficiari è suscettibile di essere qualificata come un comportamento del legislatore antigiuridico nell’ambito dell’ordinamento comunitario, anche se non lo è alla stregua dell’ordinamento interno, dato il carattere autonomo e distinto dell’ordinamento comunitario e di quello interno).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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