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Medico di base – Nessuna responsabilità se non prescrive un’amniocentesi senza il parere dello specialista

Corte di Cassazione Civile – Medico di base – Nessuna responsabilità se non prescrive un’amniocentesi senza il parere dello specialista. Rientra invero nei doveri informativi del buon sanitario allertare il paziente sui pericoli connessi all’espletamento di indagini invasive, invitandolo a consultare, prima di prendere una decisione definitiva al riguardo, l’esperto del settore (Sentenza n. 2847/15)

FATTO: Con citazione notificata il 14 giugno 2003 R.F. e B.R., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla piccola A., convennero innanzi al Tribunale di Rovigo M.S., L.M.C., l’Azienda ULSS 18 di Rovigo e la Casa di Cura Privata Città di Rovigo, per ivi sentirne accertare la responsabilità in ordine alla nascita della figlia, affetta da sindrome di Down, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni.Esposero che i predetti professionisti, l’uno medico curante della madre, e l’altra ginecologa, nonché‚ moglie del M., non avevano adempiuto all’obbligo di fornire ai genitori una adeguata informazione; che, in particolare, il M., pure a fronte di espressa richiesta di rilascio di impegnativa per amniocentesi o per ulteriori o differenti esami volti a conoscere l’esistenza di anomalie o malformazioni del feto, aveva escluso la necessità che la gestante vi si sottoponesse, in ragione dei connessi rischi abortivi e in assenza di precedenti familiari; che la L., a sua volta, aveva ritenuto la richiesta tardiva, essendo stato, a suo dire, superato il termine utile alla praticabilità dell’esame, laddove, per contro, lo stesso poteva ancora essere effettuato. Sostennero, quindi, che B., che aveva all’epoca 39 anni, era stata dissuasa dal sottoporsi alle predette analisi, di talché‚ le era stato precluso l’esercizio del diritto alla interruzione volontaria della gravidanza, di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1978.

DIRITTO: Ciò posto, con specifico riferimento alla posizione del M., ritiene il collegio che correttamente la Corte d’appello abbia valorizzato la sua qualità di medico di base, scriminando tout court le allegate resistenze del professionista al rilascio di una impegnativa per amniocentesi, senza che si fosse prima pronunciato uno specialista. E invero, considerato che i ricorrenti neppure hanno lamentato malgoverno degli esiti della compiuta istruttoria sotto il profilo che da questa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, sarebbe emerso il secco rifiuto del medico a una loro altrettanto precisa richiesta di prescrizione, la condotta del M., nei termini in cui é stata ricostruita dal decidente, appare ispirata a un doveroso e prudente tempismo. Rientra invero nei doveri informativi del buon sanitario allertare il paziente sui pericoli connessi all’espletamento di indagini invasive, invitandolo a consultare, prima di prendere una decisione definitiva al riguardo, l’esperto del settore. Ne deriva che la scelta decisoria adottata resiste, in definitiva, alle critiche formulate in ricorso. In realtà le argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha motivato il suo convincimento, innanzi sinteticamente riportate (sub n. 1), sono assolutamente ineccepibili, sul piano logico e giuridico, oltre che pienamente aderenti alla piattaforma fattuale di riferimento. E’ sufficiente al riguardo osservare che l’adesione alla tesi difensiva secondo cui sarebbe stata la B. a decidere liberamente e consapevolmente di non sottoporsi ad amniocentesi poggia sull’ovvio rilievo che le annotazioni "colloquio amniocentesi" e "non la farà" non avrebbero avuto alcun senso ove la ginecologa avesse reputato tardiva la richiesta della gestante di accedere all’esame, di talché, a fronte di un appunto siffatto, che inequivocabilmente ne presuppone la persistente praticabilità, non appare sostenibile l’assunto della somministrazione di un’informazione errata sul punto. In tale contesto il ricorso deve essere integralmente rigettato).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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