• Home
  • Sentenze
  • Medico ospedaliero – Peculato continuato – Omesso versamento di somme destinate all’ASL da parte di un medico che svolgeva attività professionale intramuraria

Medico ospedaliero – Peculato continuato – Omesso versamento di somme destinate all’ASL da parte di un medico che svolgeva attività professionale intramuraria

Cassazione PenaleMedico ospedaliero – Peculato continuato – Omesso versamento di somme destinate all’ASL da parte di un medico che svolgeva attività professionale intramuraria. La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur avendo fatto espressamente riferimento ad una situazione di "illecita" percezione di somme in contanti e ad una attività svolta contra legem, "al di fuori delle regole prescritte per l’attività professionale intra moenia", non ha chiarito adeguatamente le implicazioni del tema centrale delle obiezioni difensive, spiegando con il necessario rigore logico-argomentativo se vi fosse, e in caso positivo quale ambito di operatività in concreto avesse, nell’arco temporale oggetto dell’imputazione ed alla luce della normativa che regola lo svolgimento della libera professione intramuraria, un titolo di legittimazione in base al quale il ricorrente, operando all’interno di una struttura ospedaliera pubblica, procedeva alla riscossione di somme di denaro direttamente corrisposte da pazienti che a lui in vario modo si rivolgevano per l’effettuazione di prestazioni professionali. Sentenza n. 35988/15

FATTO: Con sentenza emessa in data 7 marzo 2013 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Pisa del 6 giugno 2011, che all’esito di rito abbreviato dichiarava B.P. colpevole del reato di peculato continuato commesso in concorso con altro imputato anteriormente alla data del (OMISSIS), ha riconosciuto le attenuanti di cui agli art. 323 bis e 62 bis c.p.., rideterminando la pena in anno uno e mesi sei di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale, la revoca delle pene accessorie e la conferma delle statuizioni civili. I Giudici di merito hanno confermato la penale responsabilità dell’imputato, medico chirurgo alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera pisana, in ordine al reato di peculato in rubrica ascrittogli per essersi appropriato delle somme erogate dai pazienti da lui visitati nell’esercizio dell’attività professionale svolta intramoenia: somme che egli riscuoteva senza rilasciare ricevuta e che, almeno pro quota, erano di spettanza dell’amministrazione ospedaliera.

DIRITTO: La Corte territoriale si è richiamata al costante insegnamento giurisprudenziale al riguardo elaborato da questa Suprema Corte ritenendo integrato il delitto di peculato sul rilievo che il B., al fine di ottenere vantaggi economici, aveva eluso le procedure predisposte dall’A.S.L per la fissazione degli appuntamenti e la percezione del denaro, nell’esercizio, "seppure con modalità illegittime ed anomale", dell’attività professionale intramuraria. La configurazione del tipo di reato in questione richiede una disponibilità che trova causa nell’inerenza alla funzione o al servizio e, se è vero che, per acquisire rilevanza ai fini dell’incriminazione, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di una occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato (Sez. 6, n. 17920 del 11/03/2003, dep. 15/04/2003, Rv. 227140), ovvero si basi su prassi e consuetudini invalse in un determinato ufficio pubblico, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità del denaro o della cosa mobile della P.A., è pur vero che il possesso non deve derivare da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da un atto illecito, poiché in tal caso le condotte appropriative non trovano la loro "causa" nella ragione funzionale, ma ne rappresentano una palese violazione, costituendo l’occasione stessa della materiale apprensione della res. Nel caso in esame, di contro, la sentenza impugnata, pur avendo fatto espressamente riferimento ad una situazione di "illecita" percezione di somme in contanti e ad una attività svolta contra legem, "al di fuori delle regole prescritte per l’attività professionale intra moenia", non ha chiarito adeguatamente le implicazioni del tema centrale delle obiezioni difensive, spiegando con il necessario rigore logico-argomentativo se vi fosse, e in caso positivo quale ambito di operatività in concreto avesse, nell’arco temporale oggetto dell’imputazione ed alla luce della normativa che regola lo svolgimento della libera professione intramuraria, un titolo di legittimazione in base al quale il ricorrente, operando all’interno di una struttura ospedaliera pubblica, procedeva alla riscossione di somme di denaro direttamente corrisposte da pazienti che a lui in vario modo si rivolgevano per l’effettuazione di prestazioni professional

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.