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Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23-12-2016 è stata pubblicata  la legge 11 dicembre 2016, n. 236  recante “Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile  1999,  n.  91,    in materia di traffico di organi destinati al  trapianto,  nonché  alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto  del  rene  tra persone viventi”.

Si rileva che l’art. 1 introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo articolo 601-bis. Il primo comma del suddetto articolo prevede che  “chiunque,  illecitamente,  commercia,  vende,   acquista ovvero, in qualsiasi modo e a  qualsiasi  titolo,  procura  o  tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è  punito  con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro  50.000  ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da  persona  che  esercita  una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione”.

Si sottolinea, quindi, che il presupposto per l’applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Il secondo comma dell’art. 1 dispone che “è punito  con  la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad  euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero  pubblicizza  o diffonde,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per   via   informatica   o telematica, annunci finalizzati al traffico  di  organi  o  parti  di organi di cui al primo comma”.

Si evidenzia che il nuovo reato è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.

L’art. 2  del provvedimento modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall’articolo 416 del codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l’associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-bis del codice penale), di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l’applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell’attività di promozione, costituzione od organizzazione dell’associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L’art. 3 coordina, invece, l’introduzione della nuova disciplina con l’articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell’articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell’articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d’offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Infine l’art. 4 abroga l’articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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