Molte le segnalazioni della FNOMCeO relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l’iter formativo prescritto: all’art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 viene aggiunto il 2-bis (vedi testo completo)
"2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, e’ consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".
Autore: Redazione FNOMCeO