Mozione – Certificazione medica in caso di assenze per malattia – Nella Mozione si rileva che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica é inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporti il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. L’art. 55-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le conseguenze penali, amministrative e disciplinari nei confronti dei lavoratori e dei medici che presentino false attestazioni o certificazioni. Nello specifico si prevede la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La stessa pena è applicata al medico; il successivo comma 3 dispone che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporti, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Durante l’audizione informale del 23 giugno 2009 presso le Commissioni I e XI riunite (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni e Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso diverse perplessità circa le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di false attestazioni. Infatti nel disciplinare la materia si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che un’alta percentuale dei certificati di malattia, relativi ad assenze dal lavoro per brevi periodi, riguardano principalmente sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano clinico e con scarse possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio paziente. Una così incerta verifica oggettiva mal si concilia con una disciplina che sanziona con pene piuttosto severe anche il medico che abbia concorso alla produzione di una certificazione per malattia non pienamente rispondente ai criteri dettati per legge. Emergono dubbi in particolare sul comma 3 del citato art. 55-quinquies, laddove si prevede un automatismo fra la condanna penale e la radiazione dall’albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 791 del 14 ottobre 1988 ha sottolineato l’indispensabile gradualità sanzionatoria e la necessità, soprattutto nei casi della massima sanzione espulsiva, che le valutazioni siano ricondotte alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto del quale risulterebbe incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente in contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall’articolo 3 della Costituzione.
Con la mozione si impegna quindi il Governo:
1) ad attivarsi per semplificare la normativa vigente relativa alle modalità di attestazione degli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico, prevedendo in particolare la possibilità per il lavoratore di attestare la propria condizione direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed al datore di lavoro nei casi di assenza dal lavoro, per malattia protratta per un periodo inferiore ai 3 giorni;
2) ad attivarsi per modificare le disposizioni contenenti le sanzioni disciplinari previste nel comma 3 dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando l’automatismo tra la sentenza definitiva di condanna e la radiazione dall’albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, privilegiando un procedimento disciplinare che consenta all’ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare l’applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il riferimento al caso concreto
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