Cassazione Penale depositata il 2.9.16. (Cassazione Penale Sentenza n. 36592/16 – Nesso di causalità tra omicidio doloso e omissione medica – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di omicidio doloso le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta lesiva posta in essere dall’agente e l’evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale. Infatti l’errore per omissione non può mai prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie.
FATTO E DIRITTO: Con la sentenza n. 18/2014 la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella del G.U.P del Tribunale di Torre Annunziata emessa nei confronti di (Omissis), confermava la condanna dell’imputato per il delitto di omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi nonché per quelli di detenzione, porto e ricettazione di una Beretta cal. 7’75 clandestina, lo assolveva dai medesimi delitti relativamente ad una seconda pistola contestata nell’imputazione, rideterminava la pena in anni 30 di reclusione e provvedeva sulle pene accessorie e sulle spese di costituzione di parte civile. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per il mancato approfondimento della sussistenza di una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l’evento: poiché le ferite provocate dai colpi sparati da (Omissis) non avevano provocato la morte della vittima, era stato il maldestro trattamento medico nel corso dell’intervento operatorio eseguito presso l’Ospedale Maresca a provocare lo shock emorragico che aveva causato la morte della vittima, sopraggiunta molte ore dopo i fatti. A parte l’inesistenza sulla distanza cronologica tra gli spari e la morte, davvero irrilevante, è banale osservare che, se (Omissis) non avesse sparato, la (Omissis) non sarebbe stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza e la lesione del vaso venoso che si afferma trascurata non sarebbe esistita. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di omicidio doloso le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta lesiva posta in essere dall’agente e l’evento morte: in effetti sono cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato; è stato ancora ulteriormente precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale autonomo rispetto a quello determinato dall’agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva o omissiva) dell’agente, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l’agente; cosicché le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di lesioni personali posta in essere dall’agente e l’evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale. Ciò è ancora più chiaro quanto alle condotte omissive dei sanitari, atteso che, mentre è astrattamente possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra allorquando vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessità di cure mediche. L’errore per omissione non può mai prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie. L’omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l’evento proprio perché presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura finché durano gli effetti dannosi dell’evento che ha dato origine alla catena causale)