Cassazione Civile Sentenza n. 12427/16 – Nessun nesso causale tra vaccino e autismo – La Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste alcun nesso causale tra vaccinazioni e autismo. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d’ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati. È stata quindi confermata la decisione della Corte di appello di L’Aquila che aveva rigettato la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/12 e di risarcimento del danno richiesta da un madre per conto del figlio nato nel 1999 ed affetto da autismo per inesistenza di un nesso causale con le vaccinazioni.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza n. 1294/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di appello di L’Aquila respingeva il ricorso per revocazione proposto da (Omissis) avverso la sentenza n. 74/2012 della stessa Corte, che aveva confermato la sentenza del tribunale di Pescara di rigetto della domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e così quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l’autismo da cui risultava affetto. La Corte territoriale, pronunciando sul ricorso di revocazione, escludeva la sussistenza degli errori di fatto allegati dal ricorrente: in particolare era da escludersi il secondo errore (avere la Corte, travisando le risultanze delle relazioni, ritenuto che l’autismo derivi da un’interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, mentre i consulenti avevano posto un’indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo), atteso che tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra quest’ultimo e la vaccinazione. Il ricorso è stato quindi respinto. È, infatti, da escludere la natura solo apparente della motivazione adottata della Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell’ampiezza dell’indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella (appartenente al Dott. —-) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d’ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.