Facendo seguito alla Comunicazione n. 81 del 18 settembre 2013, si ritiene opportuno segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, con nota del 15 gennaio 2014, prot. N. 6391 (in allegato), ha chiarito che, ai fini dell’adempimento INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico), per i professionisti iscritti agli Albi non è valida la posta elettronica gratuita “CEC-PAC”, il cui dominio è @postacertificata.gov.it.
Tali indirizzi di posta elettronica sono attribuiti infatti alla sola categoria “cittadino”. La CEC-PAC, infatti, pur costituendo una normale posta elettronica per il cittadino, permette di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende e cittadini. Tali considerazioni debbono trovare applicazione anche nel caso delle CEC-PAC dei professionisti visto anche il concorde parere dell’Agenzia italiana digitale (nota del 10 dicembre 2013 prot. N. 8943).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che non si ravvisi una coincidenza di ambiti e scopi previsti dalla legge tra l’utilizzo dell’indirizzo CEC-PAC e l’NI-PEC. Si verificherebbe, infatti, una consultazione allargata a soggetti che non sono indicati dalla legge quali uniche entità autorizzate alla consultazione degli elenchi CEC-PAC.
Ciò detto, sono così rifiutati quegli indirizzi costituiti come CEC- PAC e comunicati da Ordini e Collegi professionali.
Autore: Redazione FNOMCeO