L’art. 21 del D.Lgs. n. 151/15 ha modificato l’art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, stabilendo che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione”.
La FNOMCeO ha inviato una nota al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenziando che le modifiche introdotte dall’art. 21 del D.Lgs. 151/15 comportano problemi di carattere tecnico e pratico e in particolare la necessità di accreditamento per tutti i medici al sistema telematico INAIL per l’invio delle certificazioni e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell’eventualità di un possibile evento di soccorso. La Federazione ha chiesto che l’applicazione di tali disposizione vengano posticipate nella attesa della risoluzione delle criticità evidenziate e dell’emanazione di una Circolare interpretativa che chiarisca l’ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento a cosa s’intenda per “qualunque medico presti la prima assistenza” e per “contestualmente alla sua compilazione”
Autore: Redazione FNOMCeO