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NUOVO REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Autonomia, valorizzazione del merito, essenzialità e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, promozione dell’innovazione, trasparenza, comunicazione aperta con i cittadini e con il mondo della scuola: questi sono alcuni dei princìpi alla base del nuovo regolamento dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile in sostituzione del testo del 2003.

Il testo (vedi) è stato approvato dal Ministero della Salute e dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, tramite apposito decreto, il 2 marzo 2016.

Le disposizioni generali, che nel Titolo I, II e III includono obiettivi e articolazione degli organi da cui l’Istituto è composto, descrivono nel dettaglio nomina e funzioni di Presidenza, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei revisori dei conti e delle relative strutture di supporto.

Il Titolo IV (Area Operativa Tecnico Scientifica) aggiorna l’articolazione dell’area operativa tecnico-scientifica, composta da sei Dipartimenti, sedici Centri nazionali e due Centri di riferimento. I sei Dipartimenti (art. 7), che hanno il compito di realizzare, gestire e sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione, si suddividono nei seguenti settori: Neuroscienze, Oncologia e medicina molecolare, Sicurezza alimentare, Nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Ambiente e salute, Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento.

Compiti e funzioni di ciascuno degli organi costitutivi si svolgeranno sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente dal Presidente dell’Istituto. Il piano triennale, illustrato all’art. 24, stabilisce gli indirizzi generali dell’attività, gli obiettivi, le priorità e le risorse necessarie al periodo di programmazione; definisce inoltre “i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato”.

Articolo a sé state è riservato alla qualità (art. 27), il cui sistema di gestione ha lo scopo di assicurare competenza tecnica, rigore procedurale, integrità professionale nonché “un’efficiente organizzazione e trasparenza nel rispetto del principio di responsabilità anche verso l’esterno”.

È infine introdotta la voce “digitalizzazione”, anche questa con apposito articolo (art. 28). Il processo di informatizzazione è normato secondo quanto già disposto dal decreto legislativo del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Prevede l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini dell’“efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”: nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e non discriminazione, per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Autore: Redazione FNOMCeO

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