Obbligo del Pos: il Tar dice sì

È stata respinta dal Tar del Lazio – con ordinanza 01932/14, depositata lo scorso 30 aprile – l’istanza cautelare presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti contro il Decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 che dispone l’obbligo di accettare pagamenti tramite Pos per tutti i professionisti e le imprese. La norma, infatti “a una prima e sommaria valutazione” non sembra viziata da illegittimità, “né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello dell’eccesso/sviamento di potere”.

Dal 30 giugno, dunque, tutti i professionisti, compresi i medici e gli odontoiatri, saranno tenuti, a prescindere dal fatturato, ad accettare il pagamento attraverso le carte di debito per importi superiori ai trenta euro. Questa è la situazione secondo il quadro normativo e regolamentare vigente, fatta salva l’emanazione, entro la fine di giugno, di un decreto attuativo – previsto dall’art. 3 del decreto interministeriale 24 gennaio 2014 – volto ad individuare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, oltre che a estendere l’obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche mobili.

In allegato, oltre alla Comunicazione, appena inviata a tutti gli OMCeO, sull’Ordinanza del Tar del Lazio, anche la Comunicazione n° 20, che chiarisce il quadro normativo, che appare piuttosto complesso.

Molte sono infatti le disposizioni che si sono succedute sulla materia: l’obbligo nasce dall’articolo 15 del Dl 179 del 18 ottobre 2012.

La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi prorogata al 30 giugno dal Decreto Legge 150 del 30 dicembre 2013, il cosiddetto Milleproroghe, poi convertito in Legge il 26 febbraio. Nelle more è stato adottato il Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, emanato dal ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Economia e Finanze, che ha definito l’ambito di applicazione (tutti gli esercenti di attività economiche, e cioè imprese e professionisti beneficiari di un pagamento da parte di consumatori o utenti) e previsto una fase transitoria di prima applicazione, che limitava, sino al 30 giugno, l’obbligo alle sole imprese e professionisti con fatturato, nell’anno precedente, superiore ai 200mila euro.

Una volta convertito in Legge il Milleproroghe, tale fase transitoria è ovviamente diventata non operativa.

Autore: Redazione FNOMCeO

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