L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie “non è operante” fino a quando non sarà stato emanato il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Né, sino ad allora, sarà considerato illecito disciplinare – come invece previsto dalla Legge (art. 5 del D.P.R. 137/12) – la mancata stipula, da parte dei professionisti, di una polizza assicurativa.
È questo il parere della FNOMCeO in materia di assicurazioni professionali, il cui obbligo, per i professionisti della Sanità, è entrato in vigore il 15 agosto scorso, nonostante le reiterate richieste di proroga, e in assenza, appunto, del D.P.R. che disciplini la materia e che preveda, tra l’altro, sulla base di definite categorie di rischio professionale, la costituzione di un fondo, che garantisca idonea copertura assicurativa ai professionisti, anche nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria.
Altri punti restano inoltre da chiarire, sulla complessa materia: l’applicazione della normativa ai medici in formazione specialistica; ai giovani medici inoccupati o disoccupati o con un contratto atipico; ai pensionati che, pur non esercitando più l’attività, vogliano restare iscritti all’Ordine.
Per dirimere le delicate questioni, la FNOMCeO ha scritto una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: in allegato, il testo integrale.
Autore: Redazione FNOMCeO