Obbligo di certificazione medica con elettrocardiogramma per l’esercizio di attività sportiva

Obbligo di certificazione medica con elettrocardiogramma per l’esercizio di attività sportiva –  Nella interrogazione si rileva che l’attività motoria è universalmente riconosciuta come strumento di prevenzione e cura di malattie metaboliche e raggiungimento di un ottimale stato psicofisico. Con decreto 8 agosto 2014 di "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica", il Ministero della salute ha condizionato l’attività sportiva non agonistica ad un preventivo elettrocardiogramma e al rilascio della certificazione relativa. La Federazione italiana medici pediatri ha scritto una lettera aperta al Ministro della salute, evidenziando che tale obbligo non ha riscontro nella letteratura pediatrica internazionale e impone un costo che scoraggia l’attività motoria organizzata, soprattutto tra le famiglie indigenti. Si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito a quanto rappresentato e se intenda favorire la diffusione e l’accesso alle attività motorie non agonistiche organizzate, esentandole da qualsiasi obbligo certificativo, quanto meno per la prima infanzia fino a 6 anni. Il Sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo intervenuto in Commissione Igiene e Sanità nella seduta dell’8 ottobre 2015 risponde all’interrogazione sottolineando che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante la disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale, agli articoli 2 e 3 riporta la definizione di attività sportiva amatoriale e non agonistica. Con  decreto ministeriale 8 agosto 2014 sono state adottate le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, e sono stati definiti gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato. Nelle suddette Linee guida è chiarito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica. Con la circolare del giugno 2015 il Ministero della salute ha  introdotto anche il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento per l’attività non agonistica ai fini della sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria; e allo scopo ha affidato al CONI, sentito il Ministero della salute, il compito di  impartire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito delle attività: i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Ciò al fine di limitare solo alla prima categoria di tesserati l’obbligo di certificazione sanitaria. “Da ultimo, riferisce che, per quanto attiene alla lettera aperta delle associazioni pediatriche italiane, citate nell’interrogazione, nel corso della medesima riunione del 24 settembre – svolta alla presenza dei rappresentanti delle medesime associazioni – si è convenuto che, al fine di promuovere e salvaguardare l’attività motoria nella prima infanzia, nella fascia d’età da 0 a 6 anni, e fatta eccezione per i casi di bambini con specifici problemi sanitari, tale attività motoria può essere svolta senza alcuno obbligo di certificato sanitario. Tale posizione sarà oggetto di una specifica integrazione alla più volte citata circolare del giugno 2015”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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