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Omessa indicazione dell’esito della TAC nella cartella clinica

Cassazione Penale. Omessa indicazione dell’esito della TAC nella cartella clinicaMedico assolto. Non sussiste l’elemento soggettivo del delitto di falso, in quanto la TAC é stata ufficialmente e tempestivamente disposta, attraverso una richiesta telematica non occultabile, e i suoi esiti sono stati comunicati alle infermiere, le quali, in conseguenza, ne avevano fatto annotazione nel loro diario. Pertanto le omissioni contestate all’imputato non possono essere ricondotte ad una scelta volontaria e consapevole (Sentenza n.5635/15)

FATTO: Con sentenza del 04/11/2013 la Corte d’appello di Milano, decidendo sull’appello proposto dalla parte civile e dal P.M., ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva assolto I.F. dal reato di cui all’art. 479 c.p. , per avere, quale medico di guardia del reparto di neurochirurgia dell’ospedale —, omesso di riportare in cartella clinica quanto accaduto a partire dalle 21,30 del 5 giugno 2007 e, in particolare, che l’infermiera di turno gli aveva riferito un peggioramento delle condizioni del paziente G.F.D. e che era stata richiesta una TAC urgente, nonché gli esiti di quest’ultima, registrati unicamente sul diario infermieristico, con erronea valutazione TAC invariata. Il capo di imputazione era poi stato integrato, nel corso del dibattimento, attraverso il riferimento alla mancata annotazione in cartella clinica delle valutazioni di competenza sull’esito del referto e sulla scelta terapeutica adottata.

DIRITTO: La Corte territoriale, ricordato che il Dott. I. era stato assolto, in separato procedimento, dalla parallela imputazione di lesioni colpose aggravate in danno del medesimo G., ha ritenuto l’insussistenza, nel caso di specie, dell’elemento soggettivo del delitto di falso, in quanto la TAC era stata ufficialmente e tempestivamente disposta, attraverso una richiesta telematica non occultabile, e i suoi esiti erano stati comunicati alle infermiere, le quali, in conseguenza, ne avevano fatto annotazione nel loro diario. E, tuttavia, nel caso di specie, tanto con riferimento all’omessa annotazione della TAC disposta e dei suoi esiti quanto con riguardo alle scelte terapeutiche adottate, i giudici di merito hanno concentrato la loro attenzione non sul profilo oggettivo del reato, ma su quello psicologico, traendo da una serie di indici fattuali (quali la non occultabile richiesta telematica dell’esame disposto e la comunicazione del suo esito alle infermiere), la conclusione, priva di qualunque manifesta illogicità, che le omissioni contestate all’imputato non potevano essere ricondotte ad una scelta volontaria e consapevole. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, se anche il medico, una volta esaminati gli esiti della TAC, avesse scientemente deciso di non riportarli in cartella clinica, per mascherare una negligente condotta terapeutica, non ne avrebbe parlato con il personale infermieristico. Ne discende che non si può, ancora una volta contraddittoriamente, supporre che l’imputato avesse omesso le annotazioni per occultare il carattere colposo della propria scelta attendista e poi avesse lasciato tracce ineliminabili dell’accertamento che avrebbe potuto smascherare la negligenza che aveva sorretto il suo agire terapeutico).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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