Cassazione Penale Sentenza n. 40753/16 – Omessa visita paziente – Condannato medico di turno presso il Pronto Soccorso – Costituisce preciso dovere del medico di turno presso il Pronto Soccorso verificare senza indugi la gravità della situazione e formulare una prima diagnosi, così da scongiurare patologie di intensità tale da richiedere un intervento sanitario tempestivo e non dilazionabile al giorno successivo.
FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del 14.6.13, con la quale il Tribunale di Tolmezzo ha condannato (Omissis) per il reato di cui all’art. 328 c.p., per avere, in qualità di dirigente medico dipendente della azienda sanitaria n. 3 Alto Friuli, in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gemona d.F., con mansioni di medico di guardia, omesso di visitare (Omissis) la donna che si era presentata presso il Pronto Soccorso lamentando un dolore al braccio sinistro in conseguenza di una caduta accidentale al bagno, accettata con codice triage verde; nonostante il reiterato invito fattogli dall’infermiera di sottoporre a visita la paziente per una probabile frattura alla spalla, l’imputato non prestava le dovute cure “perché a quell’ora si era da poco messo a riposare”. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il delitto di cui all’art. 328 c.p. sia integrato anche se le condizioni di salute del paziente – per cui si realizza l’atto omissivo – non siano poi risultate gravi in concreto o che l’atto omesso non abbia provocato l’aggravamento di esse, atteso che si tratta di reato di pericolo pluri-offensivo, la cui realizzazione lede, oltre all’interesse del privato danneggiato dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto, anche l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A. La connotazione indebita attribuibile al rifiuto sussiste quando risulti che l’imputato non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia semplicemente sottratto alla valutazione d’urgenza dell’atto d’ufficio. In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere d’urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia al quale sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva. Costituisce preciso dovere del medico di turno presso il Pronto Soccorso verificare senza indugi la gravità della situazione e formulare una prima diagnosi, così da scongiurare patologie di intensità tale da richiedere un intervento sanitario tempestivo e non dilazionabile al giorno successivo. Il fatto risulta pertanto essere stato correttamente qualificato ai sensi dell’art. 328 c.p., avendo (Omissis) rifiutato un atto sanitario, che aveva il dovere di porre in essere quale medico di turno del Pronto Soccorso, atto richiesto con insistenza dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente, in considerazione dell’età e dell’intensità del dolore da ella riferito. Il Collegio di merito ha invero argomentato con considerazioni immuni da manifesta irragionevolezza il denegato riconoscimento della causa di non punibilità invocata, correttamente valorizzando la gravità del fatto e le sofferenze cagionate alla persona offesa, particolarmente vulnerabile a cagione dell’età avanzata, per escludere la ricorrenza di un’offesa di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.