Orario di lavoro del personale medico e sanitario

Orario di lavoro del personale medico e sanitario – Nella interrogazione si rileva che dal 1993 l’Unione europea ha fissato (direttiva 104/1993/CE) standard comuni che disciplinano l’orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (direttiva 34/2000/CE) a tutti i settori dell’economia. Nel novembre 2003 la direttiva 88/2003/CE ha accolto i criteri "minimi" riguardanti riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro e lavoro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata "minima" dalla UE è quella di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, partendo dall’inizio dell’attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato individuato in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario. In Italia le direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE sono state recepite nell’aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66. Nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (di cui alla legge n. 244 del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una deregulation totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. Sono stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per modificare l’art. 7 (riposo giornaliero) e l’art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro settimanale) del decreto legislativo n. 66 del 2003, con cui si era stata recepita in Italia la direttiva europea sulla organizzazione dell’orario di lavoro. La letteratura scientifica internazionale ha collegato direttamente la deprivazione del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi e del rischio clinico per i pazienti, coinvolgendo il tema della sicurezza delle cure e quindi la tutela della salute dei cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere. Dopo ripetute sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, la Commissione europea ha chiesto all’Italia le motivazioni del non rispetto della direttiva. La Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia europea. Solo a questo punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le pesanti penalizzazioni economiche derivanti, con l’art. 14 della legge n. 161 del 2014 ha introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però, l’applicazione delle norme comunitarie sull’orario di lavoro di un altro anno. Nella interrogazione si chiede di sapere se i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze ritengano che il mancato rispetto dell’orario massimo di lavoro e delle ore di riposo giornaliero, così come disposte dal decreto legislativo n. 66 del 2003 per il personale della dirigenza medica, possa determinare una riduzione dei livelli di appropriatezza, qualità ed efficienza delle prestazioni sanitarie con conseguente pregiudizio per la tutela della salute pubblica e quali provvedimenti legislativi di propria competenza intendano adottare al fine di riconoscere i danni subiti dai medici per effetto della mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE e in quali tempi e se ritengano di dover prevedere accantonamenti sul prossimo documento di economia e finanza, al fine di risarcire i professionisti danneggiati dalla mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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