Corte Costituzionale – Sentenza n. 121/17 – Orario di lavoro medici incaricati – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della regione Puglia che ha fissato un tetto massimo di 48 ore settimanali per i medici incaricati definitivi (medici “non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa”).
FATTO E DIRITTO: Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione. La questione trae origine dall’impugnazione della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del 2014, che impone a tutte le aziende sanitarie locali (ASL) pugliesi l’obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all’esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all’interno degli stessi. Ad avviso del giudice a quo, la norma regionale, fissando autoritativamente il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e comunitario, avrebbe illegittimamente invaso la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e contravvenuto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con conseguente lesione anche dell’art. 117, primo comma, Cost. Nelle ordinanze è evidenziato, in particolare, che “la figura dei cd. “medici incaricati” è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall’art. 1 legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), che così qualifica i medici “non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa”. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita anche la mera riproduzione della norma statale (sentenze n. 18 del 2013 e n. 29 del 2006). La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).