Pagamento dell’Irap da parte dei professionisti

Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 9451 depositata il 10 maggio 2016 – IRAP professionisti  – Nello svolgimento dell’attività professionale il contribuente che si avvale solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi non è obbligato a pagare l’IRAP.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettando l’appello, ha riconosciuto a (OMISSIS) avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004. Il giudice d’appello, rilevato che nello svolgimento dell’attività professionale il contribuente si avvaleva solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi, ha ritenuto che la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituisce autonoma organizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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