Tar della Sicilia – Parere di congruità sugli onorari professionali e riparto di giurisdizione – In tema di valutazione della congruità delle parcelle professionali presentate dai professionisti all’Ordine di appartenenza, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari; e ciò in considerazione della natura di ente pubblico non economico del soggetto e della natura obiettivamente provvedimentale dell’atto.(Sentenza n. 321/15)
FATTO: Con determinazione sindacale n.2 del 10.1.2003, il Comune di Corleone affidava all’Architetto G. Z. l’incarico di “progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativo al completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Convento di Sant’Agostino, ai sensi della l. n.241 del 1968. In data 17.2.2005 l’Architetto G. Z. presentava al Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Palermo, la parcella relativa al progetto esecutivo di primo stralcio, per un importo complessivo di €.81.963,10 (oltre competenze per INARCASSA ed i.v.a.) ai fini della vidimazione prescritta dall’art.7 della L. reg. n.21 del 1985. Ma con nota prot. 4583 del 24.6.2005 il Consiglio comunicava l’avvenuta liquidazione e ratifica della parcella per un importo complessivo di €.60.373,95 (oltre contributo per INARCASSA ed i.v.a.).
Poiché l’importo liquidato risultava inferiore rispetto a quello indicato nella parcella (in quanto il Consiglio ha espunto alcune voci relative a prestazioni ivi indicate), l’Archietto Z. ha impugnato il provvedimento in questione. Ritualmente costituitosi, il Consiglio Nazionale si è opposto all’accoglimento del ricorso.
DIRITTO: Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla questione introdotta con la domanda giudiziale in esame. Con sentenza n.14812 del 2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “in tema di valutazione della congruità delle parcelle professionali presentate dai professionisti (NdR: nella specie tratta vasi di Avvocati, ma il principio è valido per tutti i professionisti) all’Ordine di appartenenza, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari”; e ciò in considerazione della natura di ente pubblico non economico del soggetto e della natura obiettivamente provvedimentale dell’atto (conformi: CS, VI^, 4942/2013; Id., 935/2010; TAR Lazio, Roma, III^ quater, 196/2012; nonché Cass. SS.UU. n.1874/2009). Il Tar Sicilia ha affermato che la doglianza del ricorrente non merita accoglimento perché ai sensi del DM 1.12.1975, nonché della L. n.373 del 1976 e del D.P.R. n.1052 del 1977, i rimborsi per spese di trasferimento, vitto ed alloggio – cc.dd. rimborsi “a piè di lista” – sono voci di spesa che non costituiscono oggetto di liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine; e che, se documentati e dovuti, vanno liquidati direttamente dall’Ente committente. Correttamente, pertanto, il Consiglio dell’Ordine li ha esclusi dalle voci soggette al suo controllo, ed alla sua attività liquidatoria. Correttamente, pertanto, il Consiglio Nazionale ha evitato di applicare il criterio invocato dal ricorrente (criterio che aggancia la parcella all’importo complessivo dell’incarico e che pertanto presuppone che esso sia stato legittimamente conferito); e, al fine di liquidare il corrispettivo per la parte di prestazione professionale non eccedente il limite previsto dalla L. reg. n.7 del 2000 – prestazione che va comunque remunerata – ha applicato il “criterio alternativo” dell’incidenza percentuale delle prestazioni rese rispetto a quelle complessive previste nel contratto. E poiché tale criterio appare equo, ragionevole e sostanzialmente conforme ai principi che reggono il diritto delle obbligazioni ed il diritto del lavoro – principi in forza dei quali nessuna ‘frazione’ di prestazione lavorativa legalmente resa può restare priva di corrispettiva remunerazione – il provvedimento resiste alla censura).