Pareri di congruità degli Ordini

Cassazione Civile Sentenza n. 6517/17 – Pareri di congruità degli Ordini – In materia di liquidazione degli onorari il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, ma qualora se ne discosti, è tenuto a darne idonea motivazione.

DIRITTO: In materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, ma qualora se ne discosti, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione. Il tribunale aveva escluso, senza una reale motivazione, la maggiore misura domandata dal professionista, essendosi limitato ad affermare la non vincolatività del parere del Consiglio dell’Ordine, ma senza poi spiegare perché al creditore non spettasse la misura maggiore, secondo il prospetto analitico allegato e su cui era fondata la richiesta).


Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.