Cassazione Civile Sentenza n. 6517/17 – Pareri di congruità degli Ordini – In materia di liquidazione degli onorari il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, ma qualora se ne discosti, è tenuto a darne idonea motivazione.
DIRITTO: In materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, ma qualora se ne discosti, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione. Il tribunale aveva escluso, senza una reale motivazione, la maggiore misura domandata dal professionista, essendosi limitato ad affermare la non vincolatività del parere del Consiglio dell’Ordine, ma senza poi spiegare perché al creditore non spettasse la misura maggiore, secondo il prospetto analitico allegato e su cui era fondata la richiesta).