La colpa del sanitario medico che ha eseguito l’intervento chirurgico, che non aveva carattere di urgenza, e disposto successivamente per il decorso post-operatorio è la somministrazione di un farmaco, notoriamente allergizzante, anche se la paziente era un soggetto allergico. Il medico non ha effettuato nessun approfondimento, nel pre-operatorio, limitandosi alla raccolta anamnestica in base a quanto raccontato dalla paziente e senza il riscontro di adeguata documentazione sanitaria, pur avendo a disposizione tempo necessario per i dovuti accertamenti.
“La sentenza di condanna è stata confermata nonostante il nuovo corso segnato dal “decreto Balduzzi” in quanto l’addebito di colpa è stato essenzialmente fondato sulla imprudenza e negligenza del sanitario che ha omesso di coltivare la scelta prudenziale di verificare le allergie della paziente, pur in presenza di una dimostrata situazione di rischio”. (Fonte: vedi)
Leggi il commento e la sentenza a cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Autore: Redazione FNOMCeO