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Prescrizione illeciti disciplinari iscritti Ordine avvocati

Cassazione CivilePrescrizione illeciti disciplinari iscritti Ordine avvocati – La Corte di Cassazione ha affermato che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione. Sentenza n. 18077/15

FATTO: L’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi. La ricorrente lamenta,con il primo motivo, il mancato riconoscimento della prescrizione. Con il secondo motivo contesta vizi nella composizione del collegio del Consiglio dell’Ordine in relazione alla sottoscrizione del provvedimento disciplinare. Con il terzo motivo prospetta, sotto il profilo dell’eccesso di potere, l’erronea ricostruzione dei fatti nonché l’eccessività della sanzione.

DIRITTO: Occorre preliminarmente rammentare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dal comma 2 dell’art. 2945 c.c, bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 c.c., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.(Cass 1081/97; Cass 58/99 Cass 26182/06; Cass 16402/07

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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