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Presupposti per ottenere l’indennità di rischio radiologico

Cassazione Civile Sezione L. – Presupposti per ottenere l’indennità di rischio radiologico – L’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo. Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 della legge n. 460 del 1998 la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia. (Sentenza n. 9208/15)

FATTO: Con ricorso al giudice del lavoro di Frosinone, M. N., P.A. e M.N., medici dipendenti della locale Azienda Unità Sanitaria Locale quali addetti all’Unità operativa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale civico di Alatri, esponevano di essere sottoposti al rischio radiologico e, considerato il livello di esposizione alle radiazioni, chiedevano che, a decorrere dal 1°.07.98, fossero loro attribuiti la relativa indennità ed il periodo di quindici giorni di ferie aggiuntive previsti per il personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti. Accolta la domanda e proposto appello dall’Azienda Sanitaria, la Corte d’appello di Roma con sentenza 11.07.13 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda. La Corte riteneva applicabile alla controversia l’art. 1, comma 2, della legge 27.10.88 n. 460 fino al 31.12.99 e, per il periodo successivo, il CCNL Comparto Sanità, il biennio economico 2000-01. Preso atto che i dipendenti in causa rientravano in categoria diversa da quella dei tecnici sanitari di radiologia esposti in maniera permanente al rischio radiologico, riteneva che per estendere i benefici riconosciuti a quest’ultima categoria (tra cui l’indennità in misura intera e il periodo di ferie aggiuntive) era necessario che i richiedenti risultassero esposti ad un rischio non minore di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. La sentenza è impugnate per cassazione dai tre dipendenti con ricorso e memoria.

DIRITTO: La giurisprudenza ha interpretato questo complesso normativo nel senso che l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo. Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 della legge n. 460 del 1998 la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia (Cass. 28.08.13 n. 19819, 26.03.12 n. 4795 e 22.03.10 n. 6853). Consegue che l’indennità può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (Cass. 24.02.11 n. 4525). Nel caso di specie il giudice di merito, tenuto conto dell’ampio quadro normativo sopra riferito, si è attenuto a questi principi, in quanto ha negato i richiesti benefici (congedo ordinario aggiuntivo ed indennità di rischio) sulla base di un accertamento di merito che ha escluso l’esposizione qualificata. Il giudice, preso atto che i ricorrenti non erano medici o tecnici radiologi, ma solo dipendenti sanitari con il ruolo di specialisti anestesisti genericamente esposti a rischio radiologico, ha accertato – sulla base di una consulenza tecnica di ufficio – che gli stessi erano stati esposti ad un valore di dose mai superiore ai limiti consentiti, escludendo anche che alcune affezioni tiroidee da essi denunziate avessero un qualche nesso eziologico con la dedotta esposizione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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