Professione medica: esercizio abusivo

Cassazione Penale – Esercizio abusivo professione medica – Il naturopata non può prescrivere diete in quanto  tale attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati -, alla stregua del parere del Consiglio Superiore di sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo. Infatti il Consiglio Superiore di Sanità con parere del 12 aprile 2011 ritiene che mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico-chirurgo. (Sentenza n. 17378/15)

FATTO: Con ordinanza del 4.12.2014 il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame nell’interesse dell’indagato D.G.L. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale in data 18.11.2014, ha confermato detto decreto che, in ragione del fumus del reato di cui all’art. 348 cod. pen., contestato al predetto per aver esercitato abusivamente la professione di biologo senza possedere il titolo e l’abilitazione richiesti, ha sottoposto a vincolo cautelare una stanza di un appartamento. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.

DIRITTO: Nella specie, la ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del fumus delicti sul fondamentale rilievo secondo il quale- difformemente rispetto alle dichiarazioni rese al difensore – le dichiaranti in sede di indagini di P.G. avevano riferito di aver ricevuto la prescrizione di vere e proprie diete, come confermato dal rinvenimento di numerose schede pazienti e di specifiche prescrizioni alimentari. Ebbene tale attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati -, alla stregua del parere del Consiglio Superiore della sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo. Quanto al periculum in mora, l’utilizzo delle attrezzature e dei beni è stato ritenuto strumentale allo svolgimento della illecita attività. Pertanto, in presenza del congruo apparato argomentativo esposto, esula dai motivi per i quali è previsto ricorso la deduzione in fatto della diversa attività di naturopata da parte del ricorrente, come pure manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla assenza di motivazione sulle allegazioni e deduzioni difensive, svolta – invece – correttamente nell’alveo demandato al controllo del Tribunale

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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